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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21771 - pubb. 11/01/2019.

Scioglimento del contratto di appalto di opera pubblica


Cassazione civile, sez. I, 20 Novembre 2015, n. 23810. Est. Bernabai.

Appalto di opera pubblica - Fallimento dell'appaltatore - Scioglimento - Diritto del curatore al corrispettivo delle prestazioni rese - Sussistenza - Rifiuto del committente di pagare le opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte - Legittimità


Il contratto di appalto, anche di opera pubblica, si scioglie con effetto "ex nunc" a seguito dell'intervenuto fallimento dell'appaltatore ai sensi dell'art. 81 l.Fall. (nella formulazione vigente "ratione temporis", anteriore alle modifiche introdotte con il d.lgs. n. 5 del 2006), sicché al curatore spetta il corrispettivo maturato per le prestazioni eseguite fino all'intervenuto scioglimento, ferma la possibilità per il committente di legittimamente rifiutare il pagamento delle opere per la parte ineseguita o non eseguita a regola d'arte. (massima ufficiale)

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