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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21778 - pubb. 11/01/2019.

Associazione temporanea d'imprese fallimento dell'impresa mandante


Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2003, n. 1396. Est. Marziale.

Associazione temporanea di imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento dell'impresa mandante - Estinzione dei poteri rappresentativi, nei suoi confronti, dell'impresa mandataria capogruppo - Sussistenza - Conseguenze - Notifica dell'appello alla sola mandataria - Sufficienza ai fini della presenza legale della mandante nel processo - Esclusione - Rinnovazione della notificazione dell'atto di impugnazione - Necessità


In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche (art. 22 e ss. del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ora art. 93 e ss. del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandante comporta, con l'uscita di essa dal rapporto e dal concorso all'esecuzione dell'appalto, il venir meno, nei suoi confronti, dei poteri gestori e rappresentativi che competono all'impresa mandataria capogruppo. Ne consegue che - sopravvenuta, dopo la pubblicazione della sentenza di primo grado, la dichiarazione di fallimento di una delle imprese mandanti - la notifica dell'atto di appello all'impresa mandataria capogruppo, non essendo più riferibile anche alla mandante, è inidonea a determinare la presenza legale di quest'ultima nell'ulteriore fase del giudizio, sicché il giudice deve disporre, versandosi in ipotesi di nullità (e non di inesistenza) della notifica, la rinnovazione di essa ai sensi dell'art. 291 cod. proc. civ., applicabile anche nelle fasi di gravame. (massima ufficiale)

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