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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21779 - pubb. 11/01/2019.

Associazione temporanea d'imprese fallimento dell'impresa mandataria


Cassazione civile, sez. I, 30 Gennaio 2003, n. 1396. Est. Marziale.

Associazione temporanea di imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Impresa capogruppo costituita come mandataria - Fallimento della stessa - Estinzione del mandato - Conseguenze - Legittimazione delle imprese mandanti ad impugnare la sentenza resa nel giudizio con parte la mandataria - Limiti


In tema di associazione temporanea di imprese per gli appalti di opere pubbliche (art. 22 del D.Lgs. 19 dicembre 1991, n. 406, ora art. 93 del d.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554), la dichiarazione di fallimento dell'impresa mandataria priva quest'ultima dei poteri gestori e rappresentativi che ad essa competevano nei confronti delle imprese riunite sulla base del mandato collettivo rilasciato prima della presentazione dell'offerta. Ne consegue che - intervenuta, dopo la pubblicazione della sentenza pronunciata nel corso del processo di cui era parte l'impresa mandataria capogruppo, la dichiarazione di fallimento di quest'ultima - è ammissibile l'impugnazione proposta in proprio dalle singole imprese mandanti, sempre che il ruolo di mandataria non sia stato assunto, nell'ambito del medesimo raggruppamento, da altra impresa (ai sensi degli artt. 23 e 25 del D.Lgs. n. 406 del 1991, ora artt. 93 e 94 del d.P.R. n. 554 del 1999). (massima ufficiale)

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