Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21781 - pubb. 11/01/2019

Automatico scioglimento del contratto d'appalto

Cassazione civile, sez. I, 09 Luglio 1999, n. 7203. Est. Nappi.


Fallimento - Effetti - Automatico scioglimento del contratto d'appalto - Effetto di diritto sostanziale - Perdurante anche dopo la chiusura del fallimento - Reviviscenza del contratto originario - Esclusione



L'automatico scioglimento del contratto d'appalto rappresenta un effetto di diritto sostanziale conseguente alla dichiarazione di fallimento destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, ove non intervenga una nuova convenzione tra le parti, dovendo escludersi un'automatica reviviscenza del contratto originario. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Vincenzo FERRO - Consigliere -
Dott. Alessandro CRISCUOLO - Consigliere -
Dott. Mario ADAMO - Consigliere -
Dott. Aniello NAPPI - rel. Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

OTIS SpA, in persona dei legali rappresentanti pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA LUNGOTEVERE DEI MELLINI 10, presso l'avvocato G. O., che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati R. P., E. Z., giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

IMPRUNETA COSTRUZIONI Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI SANSOVINO 3, presso l'avvocato F. P., che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine del controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1707/97 della Corte d'Appello di MILANO, depositata il 27/05/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 14/04/99 dal Consigliere Dott. Aniello NAPPI;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Z., che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato P., che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Vincenzo GAMBARDELLA che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Svolgimento del processo

1. Con la sentenza impugnata la Corte d'appello di Milano ribadì il rigetto della domanda proposta dalla Otis spa nei confronti della Impruneta Costruzioni srl per il pagamento della somma di L. 7.803.086, corrispettivo della manutenzione dal 31 dicembre 1982 al 14 aprile 1987 dell'ascensore in servizio in un immobile di proprietà della società convenuta.
Rilevarono i giudici d'appello:
a) in primo grado la società attrice, proponendo ricorso per decreto ingiuntivo, aveva dedotto in giudizio un contratto d'appalto stipulato il 12 ottobre 1973 ma scioltosi il 3 luglio 1975, allorché la società committente era stata dichiarata fallita e il curatore non aveva manifestato l'intenzione di subentrarvi a norma dell'art.81 legge fall.; sicché correttamente il tribunale, in accoglimento
dell'opposizione della società ingiunta, aveva rigettato la domanda, in quanto il ritorno in bonis in data 20 ottobre 1987 della Impruneta costruzioni srl non aveva determinato una reviviscenza del contratto dedotto in giudizio;
b) nell'atto d'appello la Otis spa aveva poi sostenuto che il contratto d'appalto era in realtà proseguito anche dopo il fallimento in ragione del rapporto instauratosi di fatto con il custode giudiziario dell'immobile nominato nell'ambito di una già pendente procedura esecutiva individuale; ma questo contratto era certamente diverso da quello estintosi con la dichiarazione di fallimento e il riferimento a esso comportava un'inammissibile modifica della causa petendi.
Ricorre per cassazione la Otis spa, che propone due motivi d'impugnazione, cui resiste con controricorso la Impruneta Costruzioni srl.

 

Motivi della decisione

2. Con il primo motivo la ricorrente deduce violazione degli art. 111 e 120 legge fall., dell'art. 1199 c.c. e dei principi che regolano la prova del pagamento, oltre a difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia la prospettato dalle parti. Sostiene che la corte d'appello ha rigettato la domanda perché ha ritenuto che la Otis spa dovesse considerarsi soddisfatta del suo credito, in quanto il curatore aveva attestato l'integrale pagamento di tutti i creditori, anche tardivamente ammessi al passivo. Lamenta quindi che i giudici del merito non abbiano tenuto conto che il credito vantato dalla ricorrente si riferiva a prestazioni successive alla dichiarazione del fallimento, sicché non era coperto dall'attestazione del curatore di aver pagato i creditori ammessi al passivo. E aggiunge che, essendo indiscussa la prestazione del servizio, obbligatoria per il funzionamento dell'ascensore, il credito ben poteva essere fatto valere nei confronti della società debitrice tornata in bonis dopo la chiusura del fallimento, in quanto non soddisfatto nel corso della procedura fallimentare. Con il secondo motivo la ricorrente (deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 46 t.u. 16 luglio 1905, n. 645, in relazione all'art. 5 legge 24 ottobre 1942, n. 1415, e all'art. 81 legge fall., oltre a difetto di motivazione su un punto decisivo della controversia.
Sostiene che doveva essere imputata anche alla curatela fallimentare la prosecuzione del rapporto di appalto con la Otis spa da parte del custode giudiziario nominato nell'ambito della procedura esecutiva individuale, trattandosi di due procedure espropriative contestuali e parallele. Sicché, venute meno entrambe le procedure, l'onere del pagamento delle prestazioni di manutenzione non poteva non gravare sulla società tornata in bonis. Ed erroneamente i giudici del merito hanno omesso di prendere in considerazione questa prospettazione, già avanzata anche nel primo grado del giudizio. 3. Il primo motivo del ricorso è inammissibile, perché la ricorrente censura argomentazioni in realtà non esibite dai giudici d'appello a giustificazione della propria decisione, che si fonda sul ritenuto scioglimento del contratto d'appalto dedotto in giudizio, non sull'affermazione dell'intervenuto pagamento delle prestazioni che la ricorrente deduce di aver eseguito.
Il secondo motivo del ricorso è infondato.
Come rilevarono i giudici d'appello, la ricorrente aveva dedotto in giudizio, con la richiesta di decreto ingiuntivo, il contratto stipulato il 12 ottobre 1973 con la Impruneta Costruzioni srl e poi scioltosi il 3 luglio 1975 con la dichiarazione di fallimento della società committente. E poiché l'automatico scioglimento del contratto d'appalto è previsto come un effetto di diritto sostanziale della dichiarazione di fallimento, esso deve ritenersi destinato a perdurare anche dopo la chiusura della procedura concorsuale, se non interviene una nuova convenzione tra le parti, perché non sarebbe possibile un'altrettanto automatica reviviscenza del contratto originario (Cass., sez. I, 25 novembre 1998, n. 11942, m. 521091). Sicché la società ricorrente non poteva invocare a sostegno delle proprie pretese quel contratto ormai definitivamente sciolto.
Sostiene, peraltro, la ricorrente che il rapporto per la manutenzione dell'ascensore, peraltro obbligatoria, continuò dopo la dichiarazione del fallimento, perché era già stato di fatto assunto dal custode giudiziario nominato nell'ambito di una procedura individuale di espropriazione immobiliare; e aggiunge che, a norma dell'art. 120 legge fall., il creditore, dopo la chiusura del fallimento, può far valere nei confronti del debitore tornato in bonis anche i crediti vantati verso la massa fallimentare e rimasti insoddisfatti.
È tuttavia evidente che il rapporto di fatto instaurato ex novo con il custode giudiziario e l'art. 120 legge fall. rappresentano titoli del tutto diversi dal contratto d'appalto originariamente dedotto in giudizio dalla Otis spa con il ricorso per il decreto ingiuntivo. E nella giurisprudenza di questa Corte è indiscusso che nel procedimento di ingiunzione il creditore opposto, avendo posizione sostanziale di attore, non può modificare la domanda deducendo una causa petendi del tutto diversa da quella posta a fondamento del ricorso per decreto ingiuntivo (Cass., sez. L, 6 aprile 1990, n. 2875, m. 466466, Cass., sez. III, 9 maggio 1987, n. 4298, m. 453057). Sicché correttamente i giudici d'appello ritennero di non poter prendere in esame la nuova prospettazione delle ragioni della ricorrente.
Il ricorso va pertanto rigettato.
La ricorrente ha dedotto che in altra causa del tutto analoga questa Corte ha annullato la sentenza d'appello riconoscendo il suo credito per le prestazioni eseguite in adempimento del contratto stipulato il 12 ottobre 1973 (sentenza n. 7321 del 1996). Va, peraltro, rilevato che, essendo l'attuale decisione determinata da ragioni procedurali (l'inammissibile mutamento della domanda introduttiva del giudizio), non si determina un contrasto di giudicati.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese in favore della resistente, liquidandole in L. 216.600=, quanto agli onorari, in L. 1.500.000.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, il 14 aprile 1999. Depositato in Cancelleria il 9 luglio 1999