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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21787 - pubb. 04/06/2019.

Clausola di competenza asimmetrica e foro esclusivo per le sole controversie intraprese dal mutuatario e dai garanti


Tribunale di Avellino, 28 Maggio 2019. Est. De Tullio.

Eccezione di incompetenza – Clausola asimmetrica


La clausola di competenza asimmetrica viene in rilievo nel caso in cui  il foro esclusivo operi solo per le controversie intraprese dal mutuatario e dai garanti, ma non per quelle avviate dalla banca.

Nel caso in cui in un contratto di mutuo sia inserita la clausola secondo la quale per ogni controversia è competente in via esclusiva il tribunale nella cui giurisdizione ha sede legale la banca, detta pattuizione comporta l’effetto di eliminare il concorso degli altri fori previsti dalla legge.

Detta clausola quindi non può essere qualificata “asimmetrica” perché è previsto come foro esclusivo quello in cui ha sede legale la banca ed altresì non è stata pattuita la facoltà di introdurre la lite dinnanzi al giudice che sarebbe competente secondo i criteri ordinari. (Antonio De Piano) (riproduzione riservata)

Segnalazione del p. Avv. Antonio De Piano


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