Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21837 - pubb. 11/01/2019

Vendita di cose determinate solo nel genere

Cassazione civile, sez. I, 18 Dicembre 1973, n. 3424. Est. Granata.


Consegna al vettore - Ripetizione per il sopravvenuto fallimento del compratore e reimmissione nei propri magazzini, con conseguente confusione con le cose dello stesso genere custoditevi - Richiesta del controvalore da parte della curatela fallimentare - Ammissibilità - Art. 948 cod. civ. - Inapplicabilità



In caso di vendita di cose determinate solo nel genere, ove il venditore, dopo aver consegnato la merce al vettore, determinandone cosi l'individuazione (art 1378 cod civ), ne abbia poi da lui ottenuto la riconsegna adducendo la sopravvenuta dichiarazione di fallimento dell' acquirente e ritenendo di potersi avvalere della facoltà prevista dall'art 75 della legge fallimentare, ed abbia reimmesso la merce nei propri magazzini confondendola con altra merce di uguale genere ivi custodita, legittimamente la curatela del fallimento dell'acquirente può agire per ottenere il controvalore della merce stessa. Né dal venditore può invocarsi, al fine di sostenere l'esistenza solo di un proprio obbligo di consegna della merce, l'applicazione dell'art. 948 cod civ, che regola la diversa ipotesi in cui il convenuto abbia cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa dopo la domanda di revindica. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato