Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21843 - pubb. 01/07/2010

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Cassazione civile, sez. I, 10 Marzo 1975. .


Contratto di riporto - Inclusione - Liquidazione coatta amministrativa - Liquidazione - Effetti - Per i rapporti preesistenti - Applicabilità al riporto



Il contratto di riporto (nella specie, stipulato con una banca) rientra fra i 'contratti di borsa a termine' dei quali l'art 76 della legge fallimentare prevede lo scioglimento alla data del fallimento. Tale scioglimento si verifica anche nell'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa, in applicazione del generico rinvio contenuto nell'art 201 della legge medesima, e lo scioglimento del rapporto produce la conseguenza, prevista dalla legge, della liquidazione dei debiti e dei crediti. (massima ufficiale)


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