Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21860 - pubb. 12/06/2019

Diritto dei fideiussori ad ottenere copia della documentazione ex art. 119 TUB

Tribunale La Spezia, 30 Maggio 2019. Est. Adriana Gherardi.


Diritto ad ottenere copia della documentazione bancaria - Garante - Sussistenza



Anche il garante ha diritto ad ottenere copia della documentazione afferente il rapporto garantito, dovendosi alla fattispecie ritenere applicabili gli stessi principi che regolano il rapporto tra la banca ed il cliente principale, poichè tra la prima ed il fideiussore, al momento della sottoscrizione dell’obbligazione, sorge un rapporto diretto e/o qualificato basato sul fatto che i fideiussori sono potenzialmente destinatari degli effetti del rapporto.

Il diritto - anche per il fideiussore - di ottenere la consegna della documentazione dalla Banca trae fondamento dall'art. 119 TUB, ma ancor prima dal dovere di comportarsi secondo buona fede nell’esecuzione del contratto ex art. 1375 c.c.. e secondo correttezza (art. 1175 c.c). (Alessandro Pontremoli) (riproduzione riservata)


Segnalazione dell’Avv. Alessandro Pontremoli


Il testo integrale


 


Testo Integrale