Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21864 - pubb. 13/06/2019

Factoring, esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 6 della l. n. 52 del 1991

Cassazione civile, sez. I, 02 Maggio 2019, n. 11589. Est. Terrusi.


Factoring - Esenzione dalla revocatoria di cui all'art. 6 della l. n. 52 del 1991 - Condizioni - Limiti



In tema di cessione dei crediti d'impresa, i pagamenti eseguiti in favore dell'imprenditore cedente non sono revocabili, ai sensi dell'art. 6 della l. n. 52 del 1991, a condizione che il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario di cui al d.lgs. n. 385 del 1993, ovvero una società che svolga l'attività di acquisto di crediti da soggetti appartenenti al proprio gruppo che non siano intermediari finanziari, e che i crediti ceduti sorgano da contratti stipulati nell'esercizio dell'impresa, restando irrilevante che la cessione sia avvenuta mediante l'erogazione di una anticipazione sul valore dei crediti ceduti. (massima ufficiale)


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