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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21867 - pubb. 13/06/2019.

Prededuzione del compenso dell’attestatore nel precedente concordato preventivo


Tribunale di Prato, 09 Maggio 2019. Pres., est. Raffaella Brogi.

Fallimento – Stato Passivo – Riconoscimento della prededuzione all’attestatore della precedente procedura di concordato preventivo di società in nome collettivo – Ammissibilità


La valutazione di (non) convenienza della proposta concordataria espressa dai creditori mediante il voto negativo su quest’ultima, in mancanza di acclarate condotte frodatorie nei loro confronti, non può elidere la funzionalità della prestazione resa dall’attestatore ai sensi dell’art. 111 l.fall., con la conseguenza che (considerata anche la mancanza di contestazioni sul corretto adempimento della prestazione resa dall’attestatore) deve essere riconosciuta la prededuzione richiesta per il credito derivante dalla prestazione professionale resa con l’attestazione del piano ex art. 161 l.fall., dovendosi ritenere integrati i requisiti previsti nell’art. 111 l.fall.

E’ da respingersi pertanto il mancato riconoscimento della prededuzione all’attestatore di concordato preventivo ammesso alle votazioni il cui esito è stato negativo secondo una valutazione ex post in fase di verifica dello stato passivo del successivo fallimento, sulla scorta che “il ricorso alla procedura di concordato preventivo con l'esclusione di parte del patrimonio personale dei soci non si può configurare come un'attività svolta nell'interesse dei creditori in quanto l'ipotesi fallimentare era evidentemente da preferire. (Giovanni Pieri) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Giovanni Pieri


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