Diritto Civile


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21913 - pubb. 19/06/2019

Indebito oggettivo per somme versate all’ente dell’energia elettrica per lo spostamento di cavi

Tribunale Paola, 06 Giugno 2019. Est. Caroleo.


Spostamento cavi elettrici – Indennizzo – Esclusione

Spostamento cavi elettrici – Servitù costituite per usucapione – Indennizzo – Esclusione

Spostamento cavi elettrici – Pagamento eseguito dal proprietario del fondo servente – Indebito oggettivo



L’art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933 configura un vero e proprio diritto soggettivo, che legittima la pretesa di ottenere la rimozione o diverso collocamento dei cavi elettrici ad onere e spese del gestore della rete (diversamente da quanto avviene nel regime comune ex art. 1068 c.c.); in tal senso, nessun indennizzo spetta all’esercente dell’elettrodotto per lo spostamento o rimozione degli impianti, nel caso in cui il proprietario del fondo debba eseguire innovazioni, costruzioni o impianti.

L’art. 122, comma 4, R.D. n. 1775/1933 si applica a prescindere dalla circostanza che la servitù di elettrodotto sia stata costituita con atto impositivo o per contratto, o eventualmente anche per usucapione (né si dubita che altrettanto, ed anzi a maggior ragione, possa avvenire in caso di occupazione non sorretta da alcun titolo); infatti, nell’ordinamento vigente non è configurabile una servitù di elettrodotto diversa da quella (tipica) disciplinata dal T.U. 11 dicembre 1933 n. 1775, cui rinvia l’art. 1506 cod. civ., sicché l’usucapione, che si aggiunge agli altri suoi titoli di acquisto (convenzione, sentenza, espropriazione per pubblica utilità) previsti da tale disciplina speciale, non può dar luogo ad un rapporto diverso da quello da questa contemplato, sicché la disciplina dell’art. 122 del T.U. citato non è influenzata dal modo di costituzione della servitù e rimane ugualmente applicabile anche quando il diritto di servitù sia stato acquistato per usucapione (cfr. Cass. n. 3148/1984).

Il pagamento eseguito dal proprietario del fondo servente, che voglia realizzare innovazioni, costruzioni o impianti nella rispettiva proprietà, per lo spostamento dei cavi elettrici, che la legge pone ad onere e spese del gestore della rete senza la previsione di alcun indennizzo (in deroga al regime comune di cui all’art. 1068 c.c.), costituisce un indebito oggettivo. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


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