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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2193 - pubb. 24/05/2010.

Contratto quadro, mancata sottoscrizione, produzione in giudizio, successore dell’intermediario e dichiarazione di ricevuta della copia


Tribunale di Torino, 05 Febbraio 2010. Est. Stefania Tassone.

Contratto quadro – Domanda di nullità per mancanza di forma – Produzione in giudizio da parte della banca – Sanatoria – Esclusione.

Contratto quadro – Mancanza di forma scritta – Fusione o incorporazione dell’intermediario – Sanatoria mediante produzione in giudizio – Esclusione.

Contratto quadro – Forma scritta – Dichiarazione di ricevuta di copia del contratto quadro – Sanatoria della mancata sottoscrizione – Esclusione.


La mancanza di forma scritta (cui non può neppure supplire la prova per testi o per presunzioni) non può essere in alcuno modo emendata o sanata dalla produzione in giudizio da parte della banca convenuta del contratto quadro di negoziazione, posto che l’incontro delle volontà può dirsi perfezionato solo se la parte del processo che ha sottoscritto il contratto al momento della produzione non abbia già manifestato la revoca del proprio consenso, volontà di revoca che deve essere individuata nella domanda con la quale l’investitore deduca appunto la nullità del contratto per mancanza della forma di cui si discute. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

I frequenti fenomeni di fusione tra enti intermediari può essere d’ostacolo al principio secondo il quale “la produzione in giudizio di una scrittura privata di firma, da parte di chi avrebbe dovuto sottoscriverla, equivale a sottoscrizione a condizione che tale produzione avvenga ad opera della parte stessa e non anche del suo erede, atteso che la manifestazione di volontà contrattuale, propria del soggetto contraente, non può essere espressa da terzi”. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La dicitura con la quale l’investitore dichiara di avere ricevuto copia del contratto quadro debitamente sottoscritta non può supplire al difetto della necessaria sottoscrizione dell’intermediario, posto che la manifestazione scritta della volontà di uno dei contraenti non può essere sostituita dalla dichiarazione confessoria dell’altra parte; allo stesso modo, il fatto che le parti abbiano dato corso ad investimenti, dando quindi di fatto attuazione al contratto quadro di negoziazione, non vale a rimediare al vizio della mancanza di forma scritta del contratto medesimo poiché il contratto nullo non può essere in alcun modo convalidato o sanato. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione del Dott. Paolo Giovanni Demarchi Albengo


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