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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21931 - pubb. 11/01/2019.

Associazione temporanea di imprese e scioglimento del rapporto di mandato


Cassazione civile, sez. I, 13 Ottobre 2015, n. 20558. Est. Mercolino.

Mandato e commissione - Associazione temporanea d'imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento di società mandante - Conseguenze - Scioglimento del rapporto di mandato - Perdita dei poteri della capogruppo mandataria di gestione e rappresentanza della fallita


In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, ai sensi degli artt. 23 e 25 del d.lgs. n. 406 del 1991, la dichiarazione di fallimento di una delle società mandanti, pur non comportando lo scioglimento del contratto d'appalto, alla cui esecuzione, a norma del comma 2 del citato art. 25, resta obbligata l'impresa capogruppo, determina, ex art. 78 l.fall. (nel testo anteriore al d.lgs. n. 5 del 2006, applicabile "ratione temporis"), lo scioglimento del rapporto di mandato conferito a quest'ultima, sicché la mandataria capogruppo non ha più la legittimazione ad agire, in nome e per conto della mandante fallita, per far valere i crediti dalla stessa vantati nei confronti dell'ente committente. (massima ufficiale)

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