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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21933 - pubb. 11/01/2019.

Associazione temporanea di imprese e scioglimento del mandato alla capogruppo


Cassazione civile, sez. I, 22 Ottobre 2013. Est. Salvago.

Associazione temporanea di imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Fallimento dell'impresa capogruppo costituita "ex lege" come mandataria - Scioglimento del mandato ex art. 78 legge fall. - Legittimazione della curatela fallimentare alla riscossione del corrispettivo solo per la sua quota - Necessità


In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora sia dichiarato il fallimento della società capogruppo, costituita "ex lege" come mandataria delle altre, ai sensi dell'art. 23, ottavo comma, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, il mandato deve reputarsi sciolto a norma dell'art. 78 legge fall., applicabile anche di ufficio e non derogato dalla disciplina del menzionato decreto, sicché la curatela fallimentare (essendo l'accettazione dell'opera avvenuta anteriormente alla suddetta declaratoria) è legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto solo per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui realizzazione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza. (massima ufficiale)

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