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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21938 - pubb. 11/01/2019.

Associazione temporanea di imprese, risoluzione del mandato e diritto della mandataria a riscuotere il corrispettivo


Cassazione civile, sez. I, 17 Ottobre 2008, n. 25368. Est. Genovese.

Associazione temporanea di due imprese - Stipulazione di appalto di opera pubblica - Impresa capogruppo costituita "ex lege" come mandataria - Fallimento della stessa - Estinzione del mandato - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Legittimazione alla riscossione del corrispettivo - Da parte dell'impresa mandante - Per la parte proporzionale ai lavori eseguiti - Sussistenza


In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in associazione temporanea, qualora intervenga il fallimento della società capogruppo, costituita "ex lege" come mandataria dell'altra, ai sensi dell'art. 23, comma ottavo, del d.lgs. 19 dicembre 1991 n. 406, il mandato deve reputarsi risolto a norma dell'art. 78 della legge fallimentare, al quale non deroga il citato d.lgs., e, conseguentemente, l'impresa mandante (essendo l'accettazione dell'opera avvenuta anteriormente alla dichiarazione di fallimento) deve reputarsi direttamente legittimata a riscuotere dall'amministrazione appaltatrice il corrispettivo per l'esecuzione dell'appalto, per la quota corrispondente a quella parte dei lavori appaltati la cui esecuzione, in base all'accordo di associazione temporanea, era di sua spettanza. (massima ufficiale)

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