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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21943 - pubb. 11/01/2019.

Ordine di pagamento a terzi basato sul contratto di mandato stipulato tra fallito e istituto di credito


Cassazione civile, sez. I, 20 Dicembre 2000, n. 16032. Est. Plenteda.

Pagamento eseguito da istituto di credito su ordine del fallito - Ripetizione di indebito - Ammissibilità


A seguito della dichiarazione di fallimento, perde effetto l'ordine di pagamento a terzi che trova radice nel contratto di mandato stipulato tra il fallito e l'istituto di credito. Ne consegue che, ove la banca abbia eseguito il pagamento successivamente alla dichiarazione di fallimento, risultando detto versamento, che non ha più la natura di atto solutorio, privo di titolo e di causa, esso viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 cod. civ., consentendo alla banca stessa di ripetere quanto indebitamente versato con mezzi propri, e non più del mandante, anche se è stata costituita una provvista, la quale, per effetto della dichiarazione di fallimento, rifluisce nella massa attiva fallimentare. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Pasquale REALE - Presidente -
Dott. Ugo Riccardo PANEBIANCO - Consigliere -
Dott. Giovanni VERUCCI - Consigliere -
Dott. Donato PLENTEDA - rel. Consigliere -
Dott. Mario Rosario MORELLI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

CASSA DI RISPARMIO MIRANDOLA SpA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA DELLE MILIZIE 9, presso l'avvocato DIACUNTI CARLO MARIO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato GIUSTI GIORGIO, giusta delega in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

FALLIMENTO I.T.C. IMPEXO Srl, in persona del Curatore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA A. VANNI 25, presso l'avvocato PANETTA VITTORIO, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato RESCINITI ANTONIO, giusta mandato a margine del controricorso.

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 1546/98 della Corte d'Appello di NAPOLI, depositata il 30/06/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/04/2000 dal Consigliere Dott. Donato PLENTEDA;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Giusti, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Panetta, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Rosario RUSSO che ha concluso per l'inammissibilità del quarto motivo, rigetto degli altri motivi del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il 12.11.1991 il curatore del fallimento della società ITC Impexo, dichiarato il 31.1.1991, convenne dinanzi al Tribunale di Napoli la Cassa di Risparmio di Mirandola e chiese che fosse dichiarata la inefficacia di tre pagamenti per complessive L. 141.298.600, il 4.2.1991, e fosse condannata la Cassa di Risparmio a versare tale somma oltre agli interessi.
La convenuta contestò la fondatezza della domanda, assumendo di avere già restituito al fallimento sin dal 15.4.1991 la somma di L. 199.432.400, che era stata ricevuta ed accreditata dopo la dichiarazione di fallimento sul conto corrente della società ed era stata impiegata per eseguire pagamenti in favore di terzi, secondo le disposizioni impartite dalla società in bonis. Il tribunale, con sentenza 3.2.1996, accolse la domanda e dichiarò inefficaci le operazioni eseguite. La Cassa di Risparmio impugnò la decisione, che la Corte di appello di Napoli, con sentenza 15.5.1998 ha confermato, negando valore alla circostanza dedotta dalla banca della restituzione della somma di L. 199.432.400, nonché all'assunto che, presentando il conto alla data del fallimento un saldo negativo, in pratica i pagamenti poi dichiarati inefficaci fossero stati effettuati con danaro proprio.
Ha infatti rilevato la Corte di merito che derivando dall'art. 44 L.F. la inefficacia nei confronti dei creditori dei versamenti e dei prelievi fatti dal fallito, o dalla banca sulla base di sue disposizioni, la effettuazione dei pagamenti a terzi dopo il fallimento, nonostante tale divieto, comportasse l'obbligo della restituzione ed impedisse alla banca di dedurne l'ammontare. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione la Cassa di Risparmio di Mirandola con sette motivi, illustrati da memoria, cui ha resistito con controricorso il curatore del fallimento.


MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricostruzione delle operazioni compiute subito dopo la dichiarazione del fallimento, è pacifica tra le parti, come incontroverso è il rimborso alla curatela della somma di L. 199.432.400 da parte della Cassa di Risparmio di Mirandola avvenuto il 15.4.1991, per essere stata ricevuta ed accreditata sul conto corrente della società fallita dopo l'apertura del fallimento; del pari incontestati sono i pagamenti per L. 141.298.600, eseguiti il giorno stesso dell'accredito, da parte della Cassa in favore dei creditori della fallita. La somma di L. 199432.400 era stata rimessa all'Istituto creditizio allo scopo, appunto, di consentire quei pagamenti ed avendo avuto luogo, tanto la rimessa quanto gli atti solutori, quattro giorni dopo la apertura del fallimento, la curatela fallimentare ha preteso l'acquisizione, oltreché delle risorse della prima, debitamente conseguita, anche di quelle corrispondenti agli altri, chiedendone con l'azione per cui è causa la declaratoria di inefficacia a norma dell'art. 44 L.F..
Deduce in particolare il curatore del fallimento che pagamenti e rimessa attiva debbono essere considerati autonomamente, gli uni rispetto alla altra, e la mancanza di relazione sarebbe manifestata dalle loro registrazione contabili, avendo preceduto i primi la rimessa, sicché, dovendosi entrambi, ope legis (art. 44 L.F.), considerare inefficaci, la circostanza che la Cassa di Risparmio abbia restituito la somma corrispondente allo accredito non la libererebbe dall'obbligo di restituire anche quelle impiegate per gli atti solutori, prima della rimessa.
La tesi, fatta propria dalla impugnata sentenza, è stata resistita dalla Cassa di Risparmio, che con i primi due motivi ha denunziato, rispettivamente, la violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., assumendo il difetto assoluto di interesse del fallimento, a fronte della avvenuta restituzione integrale delle somme dovute, che aveva comportato che i pagamenti erano stati eseguiti dalla banca con danaro proprio; nonché la violazione, oltreché della medesima norma, dello art. 132 c.p.c., con riferimento all'art. 44 L.F., rilevando che l'azione di mero accertamento è proponibile solo se esiste una situazione attuale di obbiettiva incertezza, per cui, essendo intervenuta la restituzione del maggiore importo, rispetto a quello totalizzato dai pagamenti dedotti come inefficaci, privo di interesse si appaleserebbe l'accertamento della inefficacia delle operazioni bancarie di cui si tratta.
La censura è fondata - al di là dell'incomprensibile riferimento della ricorrente all'art. 132 c.p.c. - risultando gli assunti posti dalla corte territoriale, a sostegno della sua decisione, per più versi inaccettabili. Anzitutto artificioso appare l'argomento, utilizzato dal curatore del fallimento e condiviso dal giudice di merito, che fa leva sulla cronologica delle registrazioni contabili, per desumere l'assoluta autonomia dei pagamenti rispetto alla rimessa attiva, essendo stati i primo annotati prima di essa;
dette registrazioni, al contrario, esprimono un significato opposto a quello voluto, giacché evidenziano la interconnessione tra le operazioni del 4.2.1991, avvenute in contestualità ed annotate lungo un brevissimo arco di tempo, al punto che quella della rimessa attiva, alla stregua della stessa esposizione del conto ricorrente, segui di poco la registrazione di alcuni dei pagamenti e precedette gli altri di qualche minuto, facendo così risultare manifesto che i versamenti in favore dei terzi creditori della fallita società furono effettuati con la provvista della rimessa, acquisita in quella giornata, che, una volta recuperata alla massa attiva fallimentare, avrebbe dovuto far cessare ogni ulteriore ragione creditoria della curatela. Ma la tesi della sentenza impugnata ancor meno può essere condivisa, laddove deduce la inefficacia dei pagamenti dalla stessa fonte normativa (art. 44 L.F.) e dalla stessa circostanza temporale (di essere successivi al fallimento) poste a base della rimessa, come effetto diretto ed automatico della apertura del fallimento, appalesandosi tale conclusione gravemente viziata sul piano logico giuridico, in quanto riferisce l'evento solutorio di cui si tratta alla società fallita.
Va a riguardo rilevato che per effetto della dichiarazione di fallimento il rapporto di conto corrente ed il contratto di mandato, che avevano regolato le operazioni di rimessa e le disposizioni della fallita di pagare a terzi, si sciolsero ipso iure ai sensi dell'art. 78 L.F.. Conseguentemente venne meno il rapporto di provvista e perdette effetto l'ordine di pagamento della fallita allo istituto di credito, sicché l'atto delegatorio, pur continuando ad operare, non ebbe più radici nel rapporto preesistente al fallimento e con il fallimento cessato.
Ne deriva che una volta che più non esista lo "iussum" di pagare, il pagamento in quanto tale e cioè in quanto atto estintivo di una obbligazione, riguardando una situazione giuridica meramente supposta ma inesistente - per essere venute meno le fonti negoziali che l'avevano costituita - non è giuridicamente attribuibile a nessuno e solo il versamento, come mero trasferimento di liquidità, è attribuibile al soggetto che lo esegue; e risultando esso senza causa e senza titolo, perché nulla più deve il delegato, viene a realizzare la fattispecie dell'art. 2033 c.c., che consente a lui di ripetere quanto indebitamente versato, non più con mezzi del mandante - quand'anche una provvista fosse stata di fatto costituita - ma propri (Cass. 1.8.1992 n. 9167). Ampiamente legittimata, risulta, dunque, essere Stata la Cassa di Risparmio nel ripetere le somme versate a terzi creditori della fallita società, mentre nessuna ragione di credito ulteriore, rispetto a quella fatta valere con la richiesta di restituzione della somma di L. 199.432.400, ha il fallimento nei suoi confronti. Ed infatti, se i versamenti effettuati perdettero, per le considerazioni che precedono, la natura di atti solutori, in quanto effettuati da soggetto non obbligato a nessun titolo e con risorse che non provenivano dal debitore, ne' legittimato in forza di mandato non più operante, la domanda - alla stregua della prospettazione del controricorrente e della consecuzione cronologica da lui voluta - non meriterebbe di essere accolta, perché proposta nei confronti di chi eseguì il pagamento senza esservi tenuto e con risorse esclusivamente sue, tanto da rendere assolutamente inapplicabile il disposto dell'art. 44 L.F.. Ove invece si ritenga che le risorse corrispondenti debbano rifluire nella massa attiva fallimentare, perché quei pagamenti erano stati effettuati con la provvista della fallita società, costituita con la rimessa attiva di L. 199.432.400, entrata per effetto della dichiarazione di fallimento a far parte di tale massa, la domanda della curatela viene a risultare priva di interesse, per il fatto che non la somma di L. 141.298.600, pari ai pagamenti, ma quella ben maggiore suindicata è stata restituita al curatore.
Nell'accoglimento dei primi due motivi sono assorbiti gli altri. Con il terzo, infatti, viene proposta la censura di violazione degli artt. 100 e 132 L.F., con riferimento al preteso assunto della sentenza impugnata, che l'azione ex art. 44 L.F. è dichiarativa, tale cioè da non produrre effetti di condanna, per cui sarebbe incomprensibile una statuizione senza effetti; mentre con il IV^ sono denunziate la violazione e falsa applicazione dello art. 2033 c.c. e dell'art. 44 L.F., nel punto in cui la sentenza impugnata ha affermato che la banca aveva ottenuto dai terzi la restituzione di quanto restituito al fallimento; quand'anche vera, la circostanza sarebbe res inter alios, indifferente al fallimento. Con il V^ ed il VI^ motivo, invece, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione degli artt. 112 e 324 c.p.c., e 67 e 44 L.F., nonché il vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, in relazione alla circostanza che sia in primo che in secondo grado la domanda era stata ritenuto,, come di mero accertamento, malgrado fosse stata proposta anche per conseguire la condanna al pagamento della somma di L. 141.298.600; e infine, con il VII^, la violazione dell'art. 91 c.p.c. e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza impugnata, rilevando che se la domanda originaria fosse stata di condanna al pagamento di somme, la decisione impugnata non avrebbe potuto confermare la sentenza di primo grado, ma rigettare la richiesta di condanna, in conformità con le argomentazioni svolte, con la conseguenza della totale o parziale soccombenza del fallimento ai fini delle spese del processo. La sentenza impugnata va pertanto cassata; e poiché la causa può essere decisa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la domanda proposta dalla curatela fallimentare deve essere respinta. Le spese dell'intero processo seguono la soccombenza e si liquidano in favore della ricorrente in L. 6.247.500, per il primo grado, di cui L. 4.000.000 per onorari e L. 1.804.000 per diritti; L. 4.500.000 per il secondo, di cui L. 2.800.000 per onorari e L. 1.400.000 per diritti e, L. 7.000.000 per onorari e L. 371.200 per spese, per il giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi del ricorso; dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata, senza rinvio, e giudicando nel merito rigetta la domanda proposta dalla curatela fallimentare, che condanna al pagamento delle spese dell'intero processo in favore della ricorrente, nella misura di L. 6.247.500 per il primo grado, di cui L. 4.000.000 per onorari e L. 1.804.000 per diritti; L. 4.500.000 per il secondo, di cui L. 2.800.000 per onorari e L. 1.400.000 per diritti e, per il giudizio di cassazione, di L. 7.000.000 per onorari e L. 371.200 per spese.
Così deciso in Roma, il 17 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 20 dicembre 2000