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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21946 - pubb. 11/01/2019.

Conflitto di interessi tra fallimento e curatore nella controversia relativa al suo compenso


Cassazione civile, sez. I, 14 Marzo 2000, n. 2918. Est. Proto.

Curatore - Compenso - Provvedimento di liquidazione - Ricorso per cassazione - Previa richiesta di nomina di curatore speciale al fallimento - Necessità


Il principio per cui, in caso di conflitto di interessi tra rappresentante in giudizio e rappresentato, deve nominarsi a questo ultimo un curatore speciale, ha validità generale e comprende tutti i casi in cui vi sia contrasto tra un centro autonomo di interessi, ancorché non dotato di personalità giuridica, ed il suo rappresentante, sicché esso s'applica anche quando il conflitto di interessi sorga tra fallimento ed il suo curatore, come nell'ipotesi in cui si controverta sulla misura del compenso con la conseguenza che il curatore ove intenda impugnare per cassazione il provvedimento di liquidazione di detto compenso, deve richiedere previamente al primo presidente della corte di cassazione - e non al giudice delegato - la nomina del curatore speciale del fallimento, nei cui confronti va proposto il ricorso, risultando questo, in mancanza, inammissibile. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Mario CORDA - Presidente -
Dott. Vincenzo PROTO - Rel. Consigliere -
Dott. Francesco FELICETTI - Consigliere -
Dott. Massimo BONOMO - Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

P. SILVANA, elettivamente domiciliata in ROMA VIA CORVISIERI 46, presso l'avvocato C. D., rappresentata e difesa dall'avvocato T. GIUSEPPE, giusta procura in calce al ricorso;

- ricorrente -

contro

A. VITTORIA nella qualità di Curatore del FALLIMENTO della Sdf tra S. ANGELO, S. DOMENICO, A. ANNA, S. MARIA;

- intimati -

avverso il provvedimento del Tribunale di MESSINA, depositato il 22/10/97;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/99 dal Consigliere Dott. Vincenzo PROTO;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.


RITENUTO IN FATTO

L'avvocato Silvana P. ha chiesto al giudice delegato al fallimento della società di fatto tra Angelo e Domenico S., Anna A. e Maria S. e dei soci in proprio il pagamento in prededuzione degli onorari, delle spese e delle competenze, per complessive lire 11.429.553, per un giudizio di rendiconto, definito in primo grado, mediante sentenza del Tribunale di Messina, con la non approvazione del conto presentato dal curatore, avvocato Vittoria A., e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali, e, in secondo grado, con la conferma della pronunzia impugnata e la compensazione per metà delle ulteriori spese processuali;
il Tribunale, in sede di reclamo avverso il decreto, depositato il 30 giugno 1997, con cui il giudice delegato aveva rigettato l'istanza, ha respinto il ricorso con decreto del 22 ottobre 1997, rilevando:
- che la sentenza di condanna sulla quale la reclamante aveva fondato la propria pretesa era stata pronunciata nei confronti del curatore personalmente e non quale organo della procedura, e che il credito fatto valere per l'assistenza prestata ai falliti concerneva un rapporto personale tra questi e il difensore;
- che il credito stesso non era opponibile all'amministrazione fallimentare, non essendo la pretesa ascrivibile ad alcuna delle categorie elencate nell'art.111 l.fall, ne' costituendo una spesa della procedura o un debito della massa;
- che nella specie l'attività processuale non era stata promossa dal fallimento, ma autonomamente dai falliti ed il processo non era stato instaurato contro il fallimento, essendosi l'avvocato A. costituita in proprio e non nella qualità di curatore. Avverso il provvedimento del Tribunale l'avvocato P. ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi; la parte intimata non si è costituita.


CONSIDERATO IN DIRITTO

La ricorrente coi tre motivi del ricorso - denunciando la violazione e la falsa applicazione dell'art.2 della legge professionale di cui al d.m. 5 ottobre 1994 n.585, dell'art.43 e dell'art.111 l.fall. - deduce che l'amministrazione fallimentare dovrebbe rispondere in prededuzione della somma da lei pretesa nei confronti della procedura concorsuale per l'attività svolta a favore dei falliti nel giudizio di rendicondo: sia perché i falliti (e per essi il fallimento) sarebbero tenuti a pagare il credito, indipendentemente dalle statuizioni del giudice; sia per la situazione di sostanziale incompatibilità dell'Amendola, curatore del fallimento, con il fallimento stesso, nel rapporto processuale de quo. Come risulta dalla sua stessa prospettazione, la ricorrente denuncia, dunque, una situazione di palese conflitto di interessi tra il curatore del fallimento e la procedura concorsuale;
nella ipotesi di conflitto di interessi tra rappresentante in giudizio e rappresentato, a quest'ultimo deve essere nominato un curatore speciale, ai sensi dell'art.78, cpv. c.p.c.; principio che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, ha validità generale, comprendendo tutti i casi in cui vi sia contrasto tra un centro autonomo di interessi ed il suo rappresentante, ed è, quindi, applicabile anche quando il conflitto di interessi sorga tra il fallimento ed il suo curatore (sent.20 novembre 1992, n. 12398; sent.13 novembre1988, n.6780; sent.7 novembre 1975, n. 757). Nella specie, il ricorso contro il provvedimento impugnato in questa sede, depositato il 22 ottobre 1977 e comunicato il 4 novembre 1997, è stato notificato all'avvocato A., "nella qualità di curatore del fallimento s.d.f. tra S. Angelo, S. Domenico, A. Anna e S. Maria"; mentre, per la regolarità del contraddittorio, doveva essere prima richiesta al Primo Presidente della Corte di cassazione la nomina di un curatore speciale al fallimento.
Pertanto, il ricorso è inammissibile (cfr.sent. 6780/88 e sent. 3757/75, cit.). Nessun provvedimento deve essere emesso per le spese di questo giudizio.

 

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile.
Così deciso il 9 dicembre 1999 in Roma, nella camera di consiglio della prima Sezione civile.
Depositata in cancelleria il 14 marzo 2000.