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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21948 - pubb. 11/01/2019.

Scioglimento del compromesso per arbitrato irrituale


Cassazione civile, sez. I, 18 Agosto 1998, n. 8145. Est. Catalano.

Compromesso per arbitrato irrituale - Stipulato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento di una delle parti - Scioglimento del vincolo ex art. 78 L. fall. - Esclusione - Fondamento - Conseguenze in tema di opponibilità del lodo alla curatela, e, per essa all'assuntore del concordato fallimentare


Il compromesso per arbitrato irrituale costituisce un atto negoziale riconducibile, nella sostanza, all'istituto del mandato collettivo e di quello conferito nell'interesse anche di terzi, così che, stipulata la relativa convenzione in epoca antecedente alla dichiarazione di fallimento di una delle parti, esso non sarà soggetto alla sanzione dello scioglimento prevista, per (il conto corrente, la commissione ed) il mandato, dall'art. 78 legge fall., non operando tale "regula iuris" nell'ipotesi di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, con conseguente efficacia ed opponibilità del lodo nei confronti della curatela e, per essa, dell'eventuale assuntore del successivo concordato fallimentare. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. Antonio SENSALE - Presidente -
Dott. Enrico PAPA - Consigliere -
Dott. Antonio CATALANO - Rel. Consigliere -
Dott. Giuseppe Maria BERRUTI - Consigliere -
Dott. Salvatore DI PALMA - Consigliere -
ha pronunciato la seguente

 

S E N T E N Z A

sul ricorso proposto da:

FONDAZIONE CENTRO MUSICOLOGIA WALTER STAUFFER, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA BALDO DEGLI UBALDI 66, presso l'avvocato V. RINALDI, rappresentata e difesa dall'avvocato ALDO ASCHIERI, giusta procura a margine del ricorso;

- ricorrente -

contro

DESAFIOSS di LEVONI & C. Snc già SE.LE Srl, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA VIA G. FERRARI 4, presso l'avvocato SERGIO CERSOSIMO, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ALEARDO FARIO, giusta procura a margine del controricorso;

- controricorrente -

contro

FALLIMENTO V. DINO;

- intimato -

avverso la sentenza n. 213/95 della Corte d'Appello di BRESCIA, depositata il 15/03/95;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 04/03/98 dal Consigliere Dott. Antonio CATALANO;
udito per il ricorrente, l'Avvocato Aschieri, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito per il resistente, l'Avvocato Fario, che ha chiesto il rigetto del ricorso; udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Dario CAFIERO che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer, con atto depositato nella cancelleria del tribunale di Mantova il 23 settembre 1987, propose opposizione avverso lo stato passivo del fallimento di Dino V. in seguito alla esclusione di un credito di L. 134.945.000 derivante da un lodo arbitrale.
Con successiva citazione notificata il 23 dicembre 1988, la Fondazione convenne innanzi il medesimo tribunale la S.r.l, SE.LE., nella qualità di assuntrice del concordato del fallimento, chiedendo che fosse accertato, nei confronti di quest'ultima, l'obbligo del pagamento del predetto credito nella percentuale concordataria. La convenuta chiese il rigetto dell'opposizione deducendo che si era trattato di arbitrato irrituale il cui lodo era inopponibile al fallimento in quanto emesso successivamente alla dichiarazione di fallimento.
Il tribunale respinse l'opposizione osservando che il lodo recava la data di sottoscrizione del 22 giugno 1986 ( anteriore alla dichiarazione di fallimento ) ma si trattava di data non avente il requisito della certezza nei confronti della curatela, da considerarsi come terza al sensi dell'art. 2704 c.c., e che la norma di cui all'art. 823), quarto comma c.p.c., secondo la quale il lodo ha efficacia vincolante tra le parti dalla data della sua ultima sottoscrizione, è stabilita con riferimento all'arbitrato rituale e non vale per quello irrituale. Da ciò conseguiva che il lodo aveva acquistato data certa soltanto a far tempo dalla sua comunicazione al curatore del fallimento, eseguita in data 10 settembre 1986 donde la inopponibilità a quest'ultimo ed alla SE.LE., avente causa dello stesso.
Osservò ancora, il giudice di primo grado, che la regola circa la esclusione della ultrattività del mandato, deducibile dall'art. 78 della legge fallimentare, era operante soltanto per il mandato semplice. ma che, tuttavia, nel caso in esame, in cui il mandato di arbitrato era anche nell'interesse dell'altra parte, era mancato il contraddittorio con il curatore, mentre per l'opponibilità al fallimento, e poi all'assuntore, sarebbe stato necessario che il curatore fosse stato messo in grado di partecipare alla fase del procedimento arbitrale successiva alla dichiarazione di fallimento, anziché essere informato soltanto alla conclusione del procedimento arbitrale, e che, infine, l'arbitro non aveva rispettato il termine assegnatogli dalle parti. da ritenersi essenziale. La decisione è stata confermata dalla corte di appello di Brescia la quale, pronunciando sul gravame proposto dalla Fondazione, ha così deciso le questioni che formano oggetto del ricorso in questa sede. La circostanza, pacifica tra le parti, che nella specie si era trattato di arbitrato irrituale, comportava che al lodo era da attribuire natura di scrittura privata e questo dato, per un verso rendeva del tutto irrilevante il richiamo dell'appellante all'art.823 c.p., per altro verso, imponeva di ritenere operante il disposto dell'art. 2704 c.c. secondo cui, per la opponibilità ai terzi del documento, in mancanza di autenticazione della sottoscrizione, come nella specie, occorre che della relativa data sia fornita prova mediante gli specifici mezzi dalla nonna stessa indicati. Ciò in quanto il curatore del fallimento va considerato terzo aspetto ai creditori, dovendosi ricollegare detta posizione di terzietà alla situazione di conflitto esistente tra creditori anteriori alla dichiara ione di fallimento, e perciò concorsuali, con quelli successivi a tale dichiarazione, e, dunque, non concorsuali a norma dell'art. 44 della legge fallimentare. Da questa premessa il giudice di appello ha tratto il corollario per il quale il lodo arbitrale aveva acquistato data certa soltanto con la comunicazione dello stesso fatta al curatore del fallimento e, pertanto, in epoca anteriore alla sentenza dichiarativa di questo, a nulla rilevando l'intervenuta comunicazione dell'arbitro alle parti, poiché la lettera all'uopo prodotta, benché avente la data utile allo scopo, era priva di bollo o di ricevuta dell'ufficio postale, e, quindi, inidonea sotto il profilo probatorio.
Infine, secondo il giudice del merito, la mancanza di data certa anteriore al fallimento travolgeva anche l'argomento relativo all'esaurimento del mandato arbitrale in epoca precedente a tale momento, ed assorbiva anche la questione concernente il rispetto o meno da parte dell'arbitro del termine assegnato dalle parti. Ricorre per cassazione la Fondazione Centro di Musicologia Walter Stauffer sulla base di quattro motivi illustrati da memoria. Resiste con controricorso la Desafioss di Levoni Paolo & C. S.n.c., già SE.LE. S.r.l. La ricorrente ha presentato osservazioni scritte sulle conclusioni del procuratore generale, al sensi dell'art. 379 ult. comma c.p.c.


MOTIVI DELLA DECISIONE

La ricorrente denuncia, con il primo motivo, la violazione dell'art.823 c.p.c., e critica la decisione impugnata nella parte in cui è stata esclusa l'applicabilità, nella specie, della norma innanzi indicata e si è affermata l'equiparazione del lodo per arbitrato irrituale ad una scrittura privata.
Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 78 della legge fallimentare sotto il profilo della carenza di specifica motivazione circa la esclusione nella specie della ultrattività del mandato ai sensi della norma innanzi indicata.
Con il terzo motivo si contesta che il giudice del merito abbia fatto corretta applicazione della norma di cui all'art. 2704 c.c., sia perché il lodo non può essere equiparato alla scrittura privata, sia perché il curatore non può essere considerato terzo " ai sensi della citata norma.
Con il quarto motivo, viene dedotta l'ulteriore violazione della norma innanzi citata sotto il profilo del rigetto delle richieste istruttorie rivolte a dare la dimostrazione del credito per il quale era stata chiesta l'ammissione al passivo.
Va prioritariamente esaminato il secondo motivo del ricorso con il quale la ricorrente addebita alla corte del merito il mancato esame del motivo di gravame con n quale era stato dedotto che, ove si fosse configurato l'arbitrato irrituale come mandato, si sarebbe dovuto affermare che, trattandosi di mandato conferito anche nell'interesse dell'altra part, esso non sarebbe stato soggetto a scioglimento ai sensi dell'art. 78 della legge fallimentare per effetto della dichiarazione di fallimento. A tal fine rileva la Corte che, contrariamente a quanto ha dedotto sul punto il procuratore generale, l'ammissibilità della censura non è contestabile, involgendo esso, una questione che ha formato oggetto di impugnazione in appello ( p. 6 della citazione di secondo grado ), ma il motivo di ricorso, oltre che ammissibile, è fondato, sia sotto profilo della violazione di legge, sia sotto quello del vizio di motivazione, entrambi fatti valere dall'istante.
Ed anzitutto, che il compromesso per arbitrato irrituale costituisce un atto negoziale sostanzialmente riconducibile alla figura del mandato collettivo e di quello conferito nell'interesse di terzi costituisce un dato ampiamente acquisito nella giurisprudenza di questa Corte ( per tutte: Cass. 11216/1992 ); è, poi, circostanza pacifica in causa ( p. 6 della sentenza impugnata) che il compromesso di cui si tratta e stato stipulato in epoca anteriore alla dichiarazione di fallimento. Orbene, questi dati, unitariamente considerati, consentono di pervenire all'accoglimento del motivo di ricorso ove si tenga conto, e si faccia applicazione nel caso in esame del principio di diritto giurisprudenziale per il quale il mandato nell'interesse del mandatario non è soggetto allo scioglimento nel caso di fallimento del mandante, non operando rispetto ad esso la regola di cui all'art. 78 della legge fallimentare.
Non ignora il collegio che sul punto si delinea una netta contrapposizione tra la dottrina, per la quale la regola dell'automatico scioglimento di cui alla norma sopra indicata non trova deroga nell'ipotesi di mandato conferito anche nell'interesse del mandatario o di terzi, e la giurisprudenza dominante la quale, sulla base di un'estensione analogica della regola contenuta nell'art. 1723, secondo comma c.c., ha ripetutamente affermato la sopravvivenza di tale mandato al fallimento del mandante, sia pure modulando questa conclusione con alcune formulazioni intermedie espresse con riguardo all'ipotesi del mandato irrevocabile all'incasso conferito ad istituto di credito. Ma, al di là della disamina di tale specifica problematica, la cui valutazione non è nella specie rilevante, il corollario che consegue dalla adesione al segnalato indirizzo giurisprudenziale è evidente. Posto che il rapporto venuto in essere sulla base del mandato avente ad oggetto l'arbitrato irrituale non si è sciolto automaticamente per effetto della dichiarazione di fallimento del mandante, questa circostanza ha determinato la successione in esso della curatela fallimentare, ed è questo il dato che avrebbe dovuto essere preso in considerazione dal giudice del merito allo scopo di decidere sulla domanda di ammissione nel passivo del fallimento della pretesa creditoria vantata dal ricorrente.
La corte di appello, ha, invece, omesso di valutare l'incidenza del principio giuridico della ultrattività, rispetto alla dichiarazione di fallimento del mandante, del mandato conferito anche nell'interesse di quest'ultimo, ed è pervenute alla conclusione contestata dal ricorrente facendo applicazione dei principi, (concernenti l'opponibilità al fallimento della scrittura privata. In tal modo risulta evidente la violazione di legge dedotta dall'istante, sicché si impone, in accoglimento della censura, e con l'assorbimento degli atri motivi, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio della causa ad altro giudice, che si designa in altra sezione della corte di appello di Brescia, il quale deciderà la causa uniformandosi al principio innanzi indicato in tema di permanenza del rapporto di mandato in capo alla curatela, e pronuncerà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo del ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi. Cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese, ad altra sezione della corte di appello di Brescia.
Così deciso in Roma, il 4 marzo 1998
Depositato in Cancelleria il 18 agosto 1998