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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21949 - pubb. 11/01/2019.

Richiesta del curatore della documentazione concernente i rapporti di conto corrente intestati al fallito e onere della prova dell’esistenza dei documenti


Cassazione civile, sez. I, 22 Maggio 1997, n. 4598. Est. Rordorf.

Richiesta del curatore alla banca di trasmissione della documentazione concernente i rapporti di conto corrente intestati al fallito - Obbligo di adempimento della banca - Sussistenza - Onere del curatore di fornire alla banca gli elementi per l'individuazione della documentazione


In virtù del principio di buona fede, operante non solo in sede d'interpretazione ed esecuzione del contratto (artt. 1366 e 1375 c.c.), ma anche quale fonte d'integrazione della stessa regolamentazione contrattuale (art. 1374 c.c.), al curatore che richiede la documentazione concernente i rapporti di conto corrente intestati al fallito, sul presupposto di non avere avuto la possibilità di procurarseli direttamente da quest'ultimo e per la necessità che la sua carica gli impone di ricostruire le vicende del patrimonio del fallito, la banca ha l'obbligo di trasmettere la richiesta documentazione, sebbene a spese del richiedente, senza poter replicare di averla già in precedenza trasmessa al fallito stesso. Nel formulare la richiesta, il curatore non ha l'obbligo di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna, tuttavia deve fornire quegli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione degli stessi e, nel caso in cui la banca neghi l'esistenza dei documenti in questione, è pur sempre il curatore a dover dimostrare, anche a mezzo di presunzioni, che, viceversa quei documenti esistono e, perciò, la banca è tenuta a consegnarli. (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA



Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:

Dott. Pellegrino SENOFONTE Presidente

" Angelo GRIECO Consigliere

" Antonio CATALANO "

" Alessandro CRISCUOLO "

" Renato RORDORF Rel. "

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA, già CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA BELLUNO E ANCONA, in persona del Presidente pro tempore, CASSA DI RISPARMIO DI VERONA, VICENZA, BELLUNO E ANCONA, in persona del Presidente pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 80, presso l'avvocato R. VACCARELLA, rappresentati e difesi dall'avvocato ACHILLE S., giuste procure speciali per Notaio Mario C. di Verona per la prima rep. n. 78865 del 7.9.1994; per la seconda rep. n. 78863 del 7.9.1994;

Ricorrente

contro

FALLIMENTO BOXITALIA SRL;

Intimato

avverso la sentenza n. 243/94 della Corte d'Appello di VENEZIA, depositata il 05/03/94;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 12/02/97 dal Relatore Consigliere Dott. Renato RORDORF;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Domenico NARDI che ha concluso per rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il curatore del fallimento della Boxitalia s.r.l., avendo trovato traccia nella contabilità della società fallita dell'esistenza di rapporti bancari tra quest'ultima e la Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona, citò detto istituto di credito in giudizio dinanzi al tribunale di Verona e chiese che fosse accertato l'obbligo della convenuta di esibire gli estratti dei conti correnti di corrispondenza di cui era titolare la Boxitalia, i contratti intercorsi tra detta società e la Cassa di Risparmio con riferimento ai suindicati conti correnti, il contratto di affidamento relativo ai rapporti in questione, i contratti di fideiussione stipulati dalla Boxitalia per debiti di terzi, i contratti di fideiussione stipulati da terzi per debiti della Boxitalia e quelli con i quali eventualmente dei terzi fossero stati autorizzati ad operare sui conti correnti intestati alla Boxitalia. Nel contraddittorio delle parti, il tribunale, con sentenza emessa il 26 agosto 1991, accolse le anzidette domande, eccezion fatta solo per quella riguardante l'esibizione dei contratti di fideiussione stipulati da terzi con l'istituto di credito.
La Cassa di Risparmio propose appello, ma la corte d'appello di Venezia, con sentenza depositata 5 marzo 1994, rigettò il gravame. A sostegno di tale decisione la corte veneta, dopo aver sgombrato il campo da altre questioni che ormai più non rilevano, osservò che il curatore, agendo in veste di sostituto della società fallita, aveva pieno diritto di ottenere dall'istituto di credito il rendiconto ed ogni altro documento inerente ai rapporti bancari intrattenuti dalla società con detto istituto, gravando per converso sulla Cassa di Risparmio, nella sua veste di mandataria, l'obbligo di fornire quanto richiesto. Nè a ciò avrebbe potuto opporsi - sempre secondo la corte veneziana - che l'appellante aveva già a suo tempo inviato la documentazione in discorso alla Boxitalia, prima del fallimento di questa: perché sul correntista non grava alcun obbligo di conservazione dei documenti trasmessi dalla banca, la quale resta tenuta a rendere il conto del proprio operato dopo la cessazione del rapporto anche se, in pendenza dello stesso, abbia fornito le periodiche informazioni cui il cliente ha diritto. Ragion per cui la corte stimò che le prove dedotte dalla Cassa di Risparmio, per dimostrare di aver già spedito precedentemente alla Boxitalia la documentazione richiesta in giudizio dal fallimento, fossero irrilevanti.
Per la cassazione di tale sentenza ricorrono la Fondazione Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona (già Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona) e la società Cassa di Risparmio di Verona, Vicenza, Belluno ed Ancona s.p.a., in veste di successore a titolo particolare della prima.
La curatela del fallimento della Boxitalia, già contumace in grado d'appello, non svolge difese neppure in questa sede.


MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - Con il primo motivo d'impugnazione, la Cassa di Risparmio ricorrente denuncia la violazione degli artt. 1712, 1713, 1852, 1857, 1176, 1200, 1230 e 1259 c.c.. Lamenta, in particolare, che la corte d'appello abbia erroneamente ravvisato l'esistenza di un diritto del correntista (e, per esso, in caso di fallimento, del curatore fallimentare) di richiedere l'esibizione degli estratti conto e di qualsivoglia altro documento relativo ad un pregresso rapporto conto corrente: diritto da considerare invece estinto, una volta che tali documenti siano stati già in precedenza trasmessi e l'istituto di credito abbia quindi già regolarmente adempiuto al proprio obbligo di rendiconto verso il cliente. E tale rilievo, prospettabile per qualunque mandato, sarebbe ancor più vero per quel particolare mandato che accede ad un rapporto di conto corrente bancario, stante la disciplina degli effetti dell'approvazione tacita del conto dettata in proposito dagli artt. 1832 e 1857 c.c. Avrebbe dunque errato il giudice d'appello nel considerare irrilevanti le prove dedotte dalla difesa della Cassa di Risparmio al fine di dimostrare la già avvenuta consegna alla correntista Boxitalia di una copia di tutti i contratti da quest'ultima stipulati per iscritto con la banca, nonché il regolare invio alla società degli estratti conto relativi ai rapporti di conto corrente in essere tra le parti. Così come sarebbe incorsa in errore, la stessa corte, nel trascurare il principio generale - ricavabile dal disposto dell'art. 2724, n. 3, c.c. - secondo il quale solo chi abbia incolpevolmente perduto un documento da altri già consegnatogli può pretendere un nuovo invio del medesimo documento. Il secondo mezzo d'impugnazione, con cui la ricorrente si duole della violazione dell'art. 2697 c.c., è volto a censurare l'affermazione dell'impugnata sentenza secondo cui la banca, per assolvere al suo obbligo d'informazione e di rendiconto, sarebbe tenuta ad esibire tutti i documenti in suo possesso relativi al rapporto con il cliente, indipendentemente da una specifica identificazione di tali documenti ad opera della controparte che li richieda. Affermazione, questa, cui la ricorrente contrappone il consolidato insegnamento giurisprudenziale che, in tema di esibizione documentale in corso di causa, pone invece a carico della parte richiedente l'onere di dimostrare che ciò di cui si pretende l'esibizione esiste ed è in possesso di colui al quale si vorrebbe l'esibizione fosse ordinata.
2. - Conviene esaminare i due riferiti motivi di ricorso separatamente, e nell'ordine in cui sono stati proposti, giacché il secondo logicamente presuppone che già siano state risolte in un certo modo le questioni poste con il primo.
Infatti, la tesi sostenuta nel primo motivo di ricorso tende a negare radicalmente che, in un caso come quello in esame, sia configurabile un diritto del curatore fallimentare di ottenere l'esibizione di documenti relativi ai rapporti bancari precedentemente intrattenuti dal fallito con un istituto di credito. Mentre il secondo motivo, muovendo dall'implicito presupposto che un tal diritto sia (a certe condizioni) prospettabile, concerne piuttosto i limiti e gli oneri processuali gravanti sulla parte che quel diritto faccia valere in giudizio.
3. - Cominciando, dunque, dall'esame del primo motivo di ricorso, giova dir subito che esso non può essere accolto. Pur dovendosi infatti convenire con la difesa della ricorrente sulla discutibilità di alcune affermazioni contenute nella motivazione della sentenza della corte d'appello, non ne discende - per le ragioni di cui ora si dirà - che sia fondata la tesi della radicale negazione del diritto del curatore alla consegna dei suaccennati documenti. Se, pertanto, il discorso dovesse arrestarsi a quanto forma oggetto di questo solo mezzo d'impugnazione, non vi sarebbe che da correggere la motivazione dell'impugnata sentenza, ai sensi del capoverso dell'art. 384 c.p.c., ed il ricorso andrebbe senz'altro respinto.
Per intendere correttamente i termini della questione, paiono però opportune due precisazioni preliminari.
3.1 - È bene chiarire, innanzitutto, che il diritto di cui si sta discutendo non può certo trovare suo fondamento nella previsione degli artt. 210 e seguenti del codice di procedura civile. Tali norme riguardano, com'è evidente, soltanto il modo in cui ad una parte è consentito, a certe condizioni, di acquisire in giudizio prove documentali necessarie al fine di dimostrare la fondatezza delle proprie ragioni. Perciò, se a tale riguardo si vuoi parlare di un diritto all'esibizione, occorre precisare che si tratta di un diritto esclusivamente processuale, espressione del più generale diritto alla prova. E quindi, come tutti i cosiddetti diritti processuali, esso è connotato dal carattere della strumentalità, nel senso che il suo esercizio è finalizzato a consentire, attraverso la mediazione del processo, l'accertamento ed soddisfacimento di un diverso diritto, di natura so-stanziale, per la cui attuazione si sia reso necessario il ricorso al giudice. La pretesa del curatore di ottenere la documentazione riguardante i rapporti bancari intrattenuti dal fallito, viceversa, non si esplica nell'ambito di un processo avente ad oggetto l'attuazione di un diverso diritto, ma si configura, essa stessa, come oggetto del giudizio intrapreso dal curatore nei riguardi della banca in possesso di detta documentazione, e prescinde dall'eventuale uso che di questa il curatore medesimo possa eventualmente poi voler fare in altre sedi (processuali o extraprocessuali).
Perché tale pretesa sia accoglibile, occorre dunque poter identificare un diritto (non già processuale, bensì) sostanziale del curatore alla consegna dei predetti documenti; ed occorre, di conseguenza, poter individuare l'eventuale fondamento giuridico di un tale-le diritto sostanziale.
3.2 - Tanto chiarito, è anche indispensabile sgomberare subito il campo dall'equivoco che la pretesa del curatore di ottenere dalla banca i documenti relativi ai conti correnti di cui era titolare il fallito possa fondarsi su un'ipotetica posizione di supremazia, che spetterebbe al curatore medesimo, in quanto pubblico ufficiale incaricato dall'autorità giudiziaria di svolgere compiti di rilevanza pubblicistica.
Quantunque la peculiarità della posizione del curatore possa non essere del tutto irrilevante - come si vedrà - nella risoluzione del problema, pare certo da escludere che il suo diritto all'esibizione di documenti, legittimamente detenuti da un terzo, possa avere una base così labile e generica. Non basta, infatti, che un soggetto sia portatore di un interesse venato di caratteri pubblicistici per affermare un suo diritto di supremazia nei confronti dei terzi, ove manchi un qualsiasi specifico appiglio normativo in tal senso: per l'evidente considerazione che anche l'esercizio delle pubbliche funzioni deve avvenire entro i limiti e secondo le regole al riguardo fissati dall'ordinamento, ed a maggior ragione, dunque, un tal principio è destinato a valere per l'azione del curatore fallimentare, che opera sì quale ausiliario di giustizia, ma pur sempre in un ambito essenzialmente giusprivatistico (nè varrebbe obiettare che, ai sensi dell'art. 33, primo comma, l. fall., il curatore ha l'obbligo di riferire anche su quanto possa interessare ai fini penali, non sembrando che se ne possa desumere, sol per questo, che il medesimo curatore ha veste di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria, ne' comunque potendosene far discendere l'esistenza di un diritto soggettivo alla consegna di qualsiasi documento in possesso di terzi, esercitabile dal curatore nelle forme del processo civile).
3.3 - Il fondamento giuridico del diritto del curatore ad ottenere la consegna dei documenti bancari di cui si discute va invece ricercato - come bene ha puntualizzato la corte d'appello - nel rapporto contrattuale a suo tempo instaurato con la banca dal fallito; rapporto nel quale (entro i limiti che di qui a breve si preciseranno) il curatore subentra in quanto amministratore del patrimonio fallimentare a norma dell'art. 31, primo comma, l. fall.. Non occorre, in questa sede, rievocare l'annoso dibattito sull'esatta qualificazione giuridica della posizione del curatore fallimentare, e soffermarsi a discutere se (o in qual misura) egli sia qualificabile come un rappresentante o un sostituto del fallito, o piuttosto della massa dei creditori, oppure entrambe le cose a seconda degli atti che è chiamato a compiere; ovvero se nessuna di tali qualificazioni sia adeguata, e si debba preferire la definizione del curatore come organo della procedura concorsuale, incaricato dello svolgimento di compiti di giustizia. Quel che è certo è che la dichiarazione di fallimento, per l'espresso disposto dell'art. 42 l. fall., priva fallito della possibilità di esercitare i diritti compresi nel suo patrimonio ed impone al curatore di farsene carico, sotto la sorveglianza del giudice delega-to (art. 31, cit.). Di modo che al medesimo curatore è attribuita, de iure, la legittimazione all'esercizio di tali diritti; ma - com'è ovvio - se ed in quanto essi davvero esistevano nel patrimonio del fallito, ed entro i limiti in cui la stessa dichiarazione di fallimento non ne abbia determinato l'estinzione o, comunque, non abbia in qualche modo inciso su di essi. Ed è stato perciò giustamente osservato, in dottrina, che, sotto questo profilo, la posizione del curatore per molti versi non si discosta da quella dell'erede: trattandosi in entrambi i casi di soggetti che si trovano ad esercitare diritti in posizione derivata da quella dell'originario titolare, per effetto di un meccanismo giuridico dipendente, almeno in parte, da fatti estranei alla loro volontà. Occorre, però, farsi carico del rilievo che contratto di conto corrente, al pari del mandato, è di quelli che, in caso di fallimento di una delle parti, si sciolgono automaticamente (art. 78 l. fall.). Onde si potrebbe obiettare che il curatore non è affatto
legittimato ad esercitare diritti che al fallito sarebbero eventualmente spettati in esecuzione del predetto contratto, appunto perché questo si è ormai sciolto. È però necessario considerare che lo scioglimento di un contratto non sempre comporta l'immediata estinzione di ogni rapporto obbligatorio tra le parti del contratto medesimo. Altro è, invero, il venir meno del programma operativo di realizzazione degli interessi che nell'atto negoziale si era espresso, che effettivamente consegue allo scioglimento, altro è la cessazione di ogni diritto ed obbligo derivante dagli atti e dai comportamenti tenuti in esecuzione di quel programma. E tale distinzione rileva non solo nel caso dei contratti associativi - il cui scioglimento è causa di liquidazione dell'organismo nato dal contratto, che tuttavia continua ad esistere fin quando non siano esauriti gli effetti dei singoli rapporti ad esso facenti capo - ma anche, ed in termini più generali, nei contratti di scambio ed in quelli di cooperazione: tra i quali ultimi è sufficiente segnalare l'esempio del mandato, al cui scioglimento consegue la cessazione del dovere del mandatario di compiere gli atti commissionatigli dal mandante, ma non certo anche l'immediata estinzione di tutti gli obblighi gravanti sul medesimo mandatario, a cominciare da quelli d'informazione in ordine agli atti già compiuti, di rendiconto, e di custodia e rimessione di quanto ricevuto nell'interesse del mandante.
Sussistono, insomma, pur dopo lo scioglimento del contratto - e talvolta, anzi, sorgono proprio a causa di ciò - una serie di obbligazioni (par sempre di derivazione contrattuale), cui fanno riscontro altrettante corrispondenti posizioni di diritto soggettivo dell'altro contraente. E se lo scioglimento è dipeso dal fallimento di uno dei contraenti, l'esercizio di tali diritti naturalmente compete al curatore (così come all'erede, nel caso di scioglimento del contratto per morte di una delle parti), negli stessi termini in cui competerebbe al contraente in presenza di una diversa causa di scioglimento del medesimo contratto.
3.4 - Per rispondere al quesito se al curatore competa il diritto alla consegna della documentazione bancaria in discorso, occorre dunque anzitutto stabilire se un tal diritto competerebbe direttamente al cliente della banca in caso di scioglimento del rapporto di conto corrente per una causa diversa dal fallimento. Va detto subito che, a tal fine, non sembrano potersi trarre utili elementi, in via diretta, dall'art. 119 del t.u. sulle leggi in materia bancaria e creditizia, emanato con il d.lgs. n. 385 del 1993 (nè dalla corrispondente disposizione della precedente legge n. 154 del 1992). Nulla consente, infatti, di considerare tale normativa applicabile - neppure per quel che riguarda i cosiddetti rapporti postcontrattuali - ai contratti già risolti al momento della sua entrata in vigore. Tuttavia, come si vedrà, la soluzione da adottare, anche per quanto concerne i rapporti originati da contratti pregressi, non si discosta granché da quella cui verosimilmente condurrebbe l'applicazione della citata normativa del nuove testo unico (onde sembra potersi dire che tale nuova normativa è valsa probabilmente ad esplicitare regole almeno in parte già latenti nel sistema).
Ora, la corte d'appello di Venezia, nell'impugnata sentenza, ha dato all'interrogativo cui sopra si faceva cenno una soluzione positiva, muovendo dal rilievo che la disciplina del rapporto di conto corrente bancario è improntata alle regole del mandato e che al mandante compete in ogni tempo il diritto di pretendere dal mandatario il rendiconto delle operazioni compiute, con la documentazione ad esse inerente, ancorché vi sia già stata al riguardo un'informazione periodica del cliente in corso di rapporto. In questi precisi termini, l'affermazione da ultimo riferita non pare, però, del tutto condivisibile.
Se è vero che il rapporto di conto corrente bancario partecipa della causa del mandato (com'è testimoniato anche dal disposto dell'art. 1856, primo comma, c.c.), è nondimeno difficilmente contestabile che, per quanto attiene al rendiconto dovuto dalla banca al correntista, esso è retto da più specifiche regole, e segnatamente dall'art. 1832 (richiamato dal successivo art. 1857) c.c.. Norma alla luce della quale appare corretto ritenere che l'invio periodico degli estratti conto esaurisce, in relazione al periodo considerato, l'obbligo della banca di rendere il conto al cliente.
Il quale dunque, se abbia anche solo tacitamente approvato l'estratto ricevuto, non ha più titolo alcuno per richiedere in seguito altre forme di rendiconto relative al medesimo periodo; ne' quindi potrebbe fondare sul diritto al rendiconto (ormai estinto per l'adempimento dell'obbligato) la pretesa alla consegna di documenti che riguardano operazioni menzionate nel conto già reso ed approvato.
Anche alla stregua dei principi vigenti in tema di mandato, del resto, non può dubitarsi che il rendiconto abbia essenzialmente la funzione di accertare se e come le operazioni di cui il mandatario è stato incaricato sono state compiute, e così di porre il mandante in condizione di far valere l'eventuale responsabilità del mandatario medesimo in caso di mancata o insoddisfacente esecuzione dell'incarico. Di modo che, in caso di operazioni frazionate nel tempo, una volta reso ed approvato il conto per un determinato periodo, nessun obbligo di ulteriore informazione parrebbe dover gravare sul mandatario, in relazione a quel periodo, e sarebbe contrario ad ogni logica immaginare che il mandante possa reiterare indefinitamente la richiesta di un conto già reso.
In un caso come quello in esame, pertanto, la pretesa del curatore fallimentare di ottenere dalla banca il rendiconto delle operazioni compiute potrebbe avere fondamento, tutt'al più, con riguardo al solo periodo di tempo compreso tra la data cui si sia riferito l'ultimo estratto conto inviato al cliente poi fallito e la data in cui, per effetto della dichiarazione di fallimento, il contratto di conto corrente si è sciolto (o, comunque, ogni movimentazione del conto è cessata).
3.5 - Ma la curatela del fallimento - come dalla stessa impugnata sentenza con estrema chiarezza si desume - non ha affatto proposto nel presente giudizio una domanda di rendiconto, bensì di esibizione (meglio forse dovrebbe dirsi: di consegna) di una serie di documenti relativi ai rapporti bancari intrattenuti dalla società fallita. E se è vero che tra tali documenti sono compresi anche gli estratti conto, riferiti ai conti correnti di corrispondenza, ciò non deve indurre in equivoco, perché gli estratti conto sono sì il mezzo con cui la banca assolve il proprio obbligo periodico di rendiconto nei confronti del cliente, ma, dopo essere stati redatti al fine di assolvere a tale obbligo, essi divengono, a loro volta, parte della complessiva documentazione inerente ai rapporti bancari in questione:
onde il richiederne la consegna non implica la reiterazione della pretesa di rendiconto, e non mette in discussione gli effetti dell'approvazione del conto già reso, ma si risolve in una domanda d'informazione documentale non diversa da quella avente ad oggetto qualsiasi altro documento attinente ai rapporti in esame. Ora, la richiesta di documenti inerenti ad operazioni svolte da un mandatario professionale (qual è una banca) nell'interesse del cliente, che lo stesso cliente rivolga al mandatario ed al cui soddisfacimento non ostino ragioni di tutela specifica di quest'ultima parte, ne' oneri di spesa per essa, può trovare adeguato fondamento non già nelle regole codificate in tema di rendiconto, che hanno altro oggetto ed altra finalità, bensì nel fondamentale principio buona fede, ed in quel suo particolare risvolto che è costituito dal dovere di reciproca solidarietà tra i contraenti, da cui discende l'obbligo di ciascuna parte di favorire la realizzazione dell'utilità che l'altra possa trarre dal contratto.
In termini generali, non può farsi a meno di ricordare come la buona fede operi non solo in sede d'interpretazione ed esecuzione del contratto, a norma degli artt. 1366 e 1375 c.c., ma anche quale fonte d'integrazione della stessa regolamentazione contrattuale, secondo quel che si desume dall'art. 1374 c.c., "concorrendo alla relativa conformazione in senso ampliativo o restrittivo rispetto alla fisionomia apparente, per modo che l'ossequio alla legalità formale non si traduca in sacrificio della giustizia sostanziale e non risulti, quindi, disatteso quel dovere inderogabile di solidarietà, ormai costituzionalizzato (art. 2 Costi.), che, applicato ai contratti, ne determina integrativamente il contenuto o gli effetti ... nel rispetto del noto principio secondo cui ciascuno dei contraenti è tenuto a salvaguardare l'interesse dell'altro, se ciò non comporti un apprezzabile sacrificio dell'interesse proprio" (così Cass. 20 aprile 1994, n. 3775). E non pare dubbio che siffatto principio debba essere applicato anche con riguardo alle obbligazioni che, come si è già detto, sopravvivono allo scioglimento del contratto, ma pur sempre da esso traggono origine. Se dunque è vero tornando alla specifica fatti specie in esame che, nel rapporto con il cliente, la banca in guisa di mandatario assume, dietro corrispettivo, la cura d'interessi facenti capo al cliente medesimo, e che quindi la tenuta del conto si traduce
nell'espletamento retribuito di un servizio destinato essenzialmente a soddisfare esigenze del correntista, pare del tutto evidente che la consegna dei documenti riguardanti la tenuta stessa del conto, le operazioni ivi registrate e quant'altro vi si riferisca costituisce una naturale proiezione dell'interesse dedotto nel contratto. Pur in difetto di una specifica disposizione che lo preveda, è dunque conforme alla natura del rapporto che la banca - per parte sua tenuta alla conservazione di quei documenti - si presti alla loro consegna (in originale o in copia) quando ne sia fatta richiesta dal cliente, che è il solo soggetto nel cui interesse sono state compiute le operazioni alle quali quei documenti hanno riguardo: e ciò indipendentemente - giova ripeterlo - dal fatto che vi sia già stata l'approvazione del rendiconto relativo al periodo cui i documenti si riferiscono, pur con l'ovvio corollario dell'impegno del richiedente ad assumere a proprio carico le spese necessarie per esaudire la sua richiesta.
Resta da chiedersi se, a fronte di una siffatta richiesta del cliente, la banca, durante la fase operativa del contratto o dopo il suo scioglimento, possa opporre che i documenti richiesti sono stati già in precedenza trasmessi al cliente e che - proprio in coerenza con la matrice equitativa dell'obbligo in esame - questi non potrebbe pretendere dall'obbligato la reiterazione di atti già correttamente espletati se non dopo aver dimostrato l'incolpevole smarrimento, da parte sua, dei documenti medesimi.
Una simile obiezione, comunque la si voglia valutare in termini generali, non sembra però proponibile quando la richiesta provenga - come nel caso dell'erede o del curatore fallimentare - non già direttamente dal soggetto con cui è stato a suo tempo intrattenuto il rapporto di conto corrente bancario, bensì da altro che sia al primo subentrato e che, per ciò stesso, si trovi dunque nella condizione di dover ricostruire una situazione pregressa cui egli non ha personalmente avuto parte. Se, come si è già avuto modo di precisare, il dovere di solidarietà verso l'altro contraente si estende anche all'insieme dei rapporti perduranti tra le parti dopo lo scioglimento del contratto, e se in tali rapporti (proprio a causa o in concomitanza con lo scioglimento) all'originario contraente sia subentrato un soggetto diverso, quel medesimo dovere, nei limiti in cui ciò non aggravi ingiustificatamente la posizione dell'obbligato, non può non essere influenzato dalla particolare situazione di questo nuovo soggetto. Ragion per cui al curatore che richiede la documentazione concernente i rapporti di conto corrente intestati al fallito, sull'ovvio presupposto di non avere avuto la possibilità di procurarseli direttamente da quest'ultimo e per la necessità che la sua carica gl'impone di ricostruire le vicende del patrimonio del fallito, la banca non può replicare di avere già in precedenza trasmesso i documenti in questione al fallito stesso. 4. - Il secondo motivo di ricorso, nei termini di cui appresso, appare invece fondato.
L'istituto di credito ricorrente, come s'è già ricordato, si duole della genericità della condanna nei suoi confronti emessa, e del fatto che non siano stati specificati i documenti di cui si pretende la consegna (alcuni dei quali neppure esisterebbero), sull'errato presupposto che sarebbe comunque onere della banca esibire tutti i documenti in suo possesso.
Ora, effettivamente, quest'ultima affermazione dell'impugnata sentenza non può essere condivisa: non in quanto vi ostino i principi elaborati dalla giurisprudenza in tema di ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. (tema che è estraneo alla fattispecie in esame), ma perché essa si colloca nella logica di un giudizio di rendiconto, che, per le ragioni già prima chiarite, mal si attaglia al presente caso.
Solo colui che, in una determinata situazione, è tenuto a rendere ad altri il conto del proprio operato ha l'onere di fornire altresì gli elementi documentali necessari alla dimostrazione ed alla giustificazione contabile del rendiconto, senza che la controparte debba evidentemente prima precisare - ne' in genere lo potrebbe - di quali documenti ella ritenga necessaria a tal fine la produzione. Ma, in un giudizio avente ad oggetto unicamente e specificamente l'accertamento del diritto dell'attore ad ottenere dal convenuto la consegna di documenti, e tendente all'emanazione di una sentenza di condanna a tale consegna, discende dai principi generali sull'onere della prova nel processo che l'attore medesimo debba dimostrare l'esistenza degli elementi costitutivi (ivi compreso l'oggetto) del proprio preteso diritto; e non potrebbe del resto neppure ipotizzarsi la pronuncia di una condanna di cui non sia determinato nè determinabile l'oggetto.
Non si vuole con ciò affermare che il curatore del fallimento abbia l'onere, nel proporre un'azione come quella in esame, di indicare in dettaglio gli estremi dei documenti bancari dei quali vuole ottenere la consegna. Ma non v'è dubbio che egli debba fornire gli elementi minimi indispensabili per consentire l'individuazione di tali documenti, e che, dal punto di vista della prova, ove la banca neghi l'esistenza dei documenti in questione (contestando, ad esempio, di aver intrattenuto alcun rapporto di conto corrente con il fallito, oppure che siano stati redatti contratti scritti inerenti ad ulteriori rapporti confluiti nel conto), sia può sempre l'attore a dover dimostrare, anche se eventualmente a mezzo di presunzioni o, comunque, con tutti gli strumenti processuali al riguardo utilizzabili, che viceversa quei documenti esistono e che perciò la banca è tenuta a consegnarli.
5. - L'impugnata sentenza dev' essere perciò cassata, in relazione al motivo di ricorso cui s'è appena fatto cenno, con conseguente rinvio della causa ad altra sezione della corte d'appello di Venezia, la quale si atterrà al principio di diritto che viene qui di seguito enunciato, ai sensi dell'art. 143 disp. att. c.p.c. "In caso di fallimento di un imprenditore che abbia intrattenuto con un istituto di credito uno o più rapporti bancari in conto corrente, il curatore ha diritto di ottenere dalla banca, a spese del fallimento, qualsiasi documento (in originale o in copia) che abbia attinenza con i predetti conti e con la tenuta degli stessi;
ma, a tal fine, il medesimo curatore ha l'onere di dimostrare che dei documenti da lui richiesti sia certa, accertata o accertabile l'esistenza".
Al giudice di rinvio viene demandato di provvedere anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

La corte:
1) rigetta il primo motivo di ricorso;
2) accoglie, nei sensi di cui in motivazione, il secondo motivo di ricorso;
3) cassa l'impugnata sentenza, in relazione al motivo accolto, e rinvia la causa ad altra sezione della corte d'appello di Venezia, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.
Così deciso, in Roma, il giorno 12 febbraio 1997.