Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21990 - pubb. 11/01/2019

Fallimento e revoca di apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia e pagamento del garante

Cassazione civile, sez. I, 20 Marzo 1991, n. 2996. Est. Sensale.


Contratti bancari - Apertura di credito bancario - Recesso - Apertura di credito in conto corrente assistita da garanzia - Revoca della banca a seguito del fallimento del cliente - Successivo pagamento effettuato dalla banca quale fideiussore del cliente - Addebito del pagamento sul conto - Insinuazione in sede concorsuale del credito di regresso della banca - Esclusione



La banca, la quale revochi un'apertura di credito in conto corrente, assistita da garanzia, a seguito del fallimento del cliente, e poi effettui un pagamento in veste di fideiussore del cliente medesimo, non può, addebitando tale pagamento sul conto, insinuare il proprio credito di regresso in sede concorsuale ed invocare suddetta garanzia, non essendo questa utilizzabile all'infuori dell'affidamento per il quale è stata prestata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato



 


REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Giuseppe SCANZANO Presidente
" Antonio SENSALE Rel. Consigliere
" Vincenzo BALDASSARRE "
" Giulio GRAZIADEI "
" Mario CICALA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

CASSA DI RISPARMI E DEPOSITI DI PRATO in persona del suo Pres. elett.te dom.to in Roma Via Cola di Rienzo 264 presso l'avv. Pino Cusimano, rapp.to e difeso dall'avv. Giovanni Mati giusta delega in atti

Ricorrente

contro

FALL. "NEW POP" di MANCINI MAURO in persona del curatore del fallimento Dr. Ferrarese Giuseppe elett. dom. in Roma Viale Carso 14 presso l'avv. Ferdinando Grassi, rapp.to e difeso, giusta delega in atti, dall'Avv. Leo Failli.

Controricorrente

Avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze del 14.2.-14.3.1986;
Udita la rel. svolta dal Cons. Dr. Antonio Sensale;
Udito per il ric. l'avv. Cusimato;
Udito per il controric. l'avv. Failli;
Udito il P.M. Dr. Domenico Iannelli che ha concluso per il rigetto del ricorso.


SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Cassa di Risparmi e Depositi di Prato chiese l'ammissione privilegiata al passivo del fallimento di Mauro Mancini, titolare della ditta New Pop, del suo credito di L. 331.042.311 per scoperto di conto corrente.
Il giudice delegato ammise il credito, con il grado ipotecario, per L. 68.328.311, ed in via chirografaria per L. 262.714.000; e l'opposizione della Cassa fu rigettata dal Tribunale, il quale, premesso che il credito traeva origine dal regresso esercitato dalla stessa per una fideiussione prestata nell'interesse del Mancini, ritenne illegittimo l'addebito, operato il 13 giugno 1983, sul conto corrente garantito, quando la banca fin dal 21 febbraio 1983 era receduta dal contratto di apertura di credito e quando, con il fallimento (dichiarato il 22 aprile dello stesso anno), il contratto di conto corrente si era sciolto ai sensi dell'art. 78 legge fall.. La Cassa proponeva appello, deducendo che l'operazione di finanziamento, per la quale aveva prestato fideiussione, aveva come scadenza la data del 30 giugno 1983 e che, intervenuto in precedenza il fallimento e richiesto l'adempimento della fideiussione della banca estera beneficiaria della garanzia, essa aveva addebitato nel conto ipotecario la relativa somma il 13 giugno 1983, perché solo allora il proprio credito era divenuto esigibile verso il fallito:
ciò in base ad autorizzazione del 26 maggio 1981, sulla quale non incideva la revoca degli affidamenti da parte della Cassa. La Corte d'appello di Firenze ha rigettato il gravame, osservando che il contratto di conto corrente si era sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento e quindi non potevano essere incluse nel conto nuove partite. In conseguenza, la Cassa avrebbe potuto insinuarsi in sede privilegiata, trattandosi di conto ipotecario, solo per il saldo passivo alla data del fallimento e non avrebbe potuto rimettere in funzione il rapporto di conto corrente per inserirvi un credito maturato due mesi dopo per un titolo autonomo, peraltro non provato, da far valere autonomamente verso il fallimento.
A questo argomento, ritenuto decisivo, la corte ha raggiunto la ulteriore considerazione che l'addebito in conto corrente aveva il significato di considerare come pagato dal cliente il debito verso il terzo, utilizzando l'apertura di credito bancario (che peraltro la Cassa aveva revocato), in modo che questa sarebbe risultata creditrice sulla base del rapporto di conto corrente. Ma, siccome sia il rapporto di apertura di credito sia quello di conto corrente erano ormai venuti meno, alla banca non restava che insinuarsi al passivo come un comune fideiussore che abbia pagato il debito principale. Contro tale sentenza la Cassa di Risparmio e depositi di Prato ha proposto ricorso per cassazione in base a due motivi, cui il curatore del fallimento ha resistito con controricorso.


MOTIVI DELLA DECISIONE 

Con il primo motivo la ricorrente denunzia: a) la violazione degli artt. 95 e 96 legge fall. in relazione all'art. 2808 c.c., lamentando la violazione del suo diritto alla prelazione ipotecaria, non essendo state considerate le autorizzazioni del 5 maggio 1981 e del 26 maggio 1981 (opponibili al curatore) in virtù delle quali era stata effettuata l'operazione di addebito dell'importo del finanziamento, in relazione al quale essa aveva prestato fideiussione, sul conto corrente che fruiva di garanzia ipotecaria; b) la violazione dell'art. 1845 c.c., deducendo che la revoca dell'affidamento, la quale è dichiarazione recettizia che non era provato fosse pervenuta a conoscenza del cliente, non era stata interpretata dalla Corte d'appello nel dovuto collegamento con gli altri atti dell'operazione e, se paralizzava la utilizzazione dell'affidamento, non valeva ad estinguere il conto corrente, sul quale ben poteva essere addebitata una obbligazione preesistente quando fosse divenuta esigibile; ed aggiungendo che aveva errato la Corte nel considerare autonomo il credito di fideiussione e nell'attribuire all'addebito il significato di considerare come pagato dal cliente il debito verso il terzo finanziatore utilizzando l'apertura di credito, poiché il conto corrente è un rapporto complesso in cui convergono diverse operazioni e, nel caso concreto, erano confluite tutte quelle intercorse fra le parti; c) la violazione degli artt. 78 legge fall. e 1833 c.c., deducendo che il conto corrente ordinario e il conto corrente di corrispondenza hanno natura e disciplina diverse, tanto che, in relazione al secondo, l'art. 1945 non richiama il disposto dell'art. 1933, e che, per ciò, il divieto d'inserire nuove partite dopo la chiusura del conto vale solo per il primo.
Con il secondo motivo, che è connesso al primo e va con esso esaminato congiuntamente, la ricorrente lamenta l'omessa motivazione circa la inidoneità delle autorizzazioni del 26 e del 5 maggio 1981 a legittimare l'addebito; l'insufficiente motivazione circa il disconoscimento del credito ipotecario e la contraddittorietà tra le disposizioni legislative invocate e, in particolare, tra gli artt.1845 e 1833 c.c.. Il ricorso è infondato.
La controversia trae origine dalla esistenza di un conto corrente intrattenuto dal titolare della New Pop con la Cassa di risparmi e depositi di Prato e dalla concessione, da parte del primo, di ipoteca a garanzia di un'apertura di credito per l'importo di L. 250.000.000. La Cassa, inoltre, aveva prestato fideiussione per la obbligazione della New Pop nascente da un finanziamento a questa concesso da una banca straniera con scadenza al 30 giugno 1983. Ma, dopo avere revocato, in data 21 febbraio 1983 tutti gli affidamenti e dopo il fallimento della New Pop dichiarato il 22 aprile dello stesso anno, la Cassa, assumendo che la banca straniera aveva chiesto l'adempimento del suo credito ed invocando le autorizzazioni del 5 e del 26 maggio 1981 ad addebitare l'importo del finanziamento in conto corrente, aveva effettuato tale addebito il 13 giugno 1983, giorno precedente quello dell'udienza fissata per l'accertamento dello stato passivo, nella quale il credito della Cassa veniva ammesso per L. 68 milioni circa, con il grado ipotecario, e per la somma di L. 262.714.000, addebitata il 13 giugno 1983, in sede chirografaria. La Corte d'appello ha giustificato la esclusione della ipoteca sia ritenendo che il contratto di conto corrente si fosse sciolto per effetto della dichiarazione di fallimento, sì che non vi potevano essere incluse nuove partite; sia attribuendo all'addebito in conto corrente (del 13 giugno 1983) il significato di considerare come pagato dal cliente il debito verso il terzo, utilizzando l'apertura di credito venuta meno, perché revocata sin dal 21 febbraio 1983. Con riguardo al caso del fideiussore, che, come nella specie, non abbia pagato il creditore prima della dichiarazione di fallimento del debitore principale, questa Corte ha più volte affermato (v., ultimamente, la sent. n. 4419 del 5 luglio 1988) che, per il combinato disposto degli artt. 61, 2 comma, e 55, 3 comma, legge fall., quel fideiussore è considerato creditore condizionale per quanto attiene all'eventuale esercizio delle azioni di regresso nei confronti del debitore fallito, onde va ammesso al concorso dei creditori con riserva, la quale potrà ritenersi sciola soltanto se e quando si sia verificato l'integrale soddisfacimento (ex parte creditoris e non debitoris) delle ragioni del creditore nel corso della procedura fallimentare.
Poiché nel caso concreto l'ammissione al passivo vi è stata, e quindi tale principio è stato osservato, ma, d'altra parte, il credito è ammissibile con riserva quale risulta "cristallizzato" al momento della dichiarazione di fallimento, punto focale della controversia è quello di stabilire se, a talee momento, il credito fosse assistito da ipoteca; e la Corte d'appello ha correttamente dato al quesito risposta negativa.
Infatti, poiché la garanzia ipotecaria assisteva non la fideiussione in sè, ma l'affidamento concesso dalla banca, ossia l'apertura di credito in conto corrente, una volta revocato l'affidamento, come il correntista non avrebbe potuto utilizzare l'apertura di credito assumendo obbligazioni o eseguendo pagamenti riconducibili nell'ambito di essa, così la Cassa non poteva attingervi per adempiere gli obblighi nascenti dalla fideiussione. È esatto, per ciò, il rilievo contenuto nella sentenza impugnata, secondo cui la Cassa, operando l'addebito in un conto corrente largamente scoperto, si era avvalsa dell'apertura di credito a suo tempo concessa al cliente, senza considerare che l'avvenuto recesso aveva prodotto l'effetto della immediata sospensione del credito (art. 1845, 2 comma, c.c.), poiché l'addebito in conto corrente aveva il significato di considerare come pagato dal cliente il debito verso il terzo, mediante la utilizzazione dell'apertura di credito, di cui essa stessa, attraverso il recesso, aveva determinato la sospensione.
Che la Cassa fosse stata autorizzata ad addebitare nel conto corrente l'importo del finanziamento, ossia ciò che la Cassa medesima avesse dovuto pagare in dipendenza della fideiussione prestata, è circostanza irrilevante di fronte al fatto che ciò sarebbe potuto avvenire solo attraverso la utilizzazione dell'apertura di credito; ed alla considerazione che, revocato l'affidamento, questo non poteva essere utilizzato dalla banca per l'adempimento della fideiussione con addebito in conto corrente e fruendo della garanzia ipotecaria che assisteva il contratto di apertura di credito regolato in conto corrente.
Ciò priva di rilievo anche l'assunto secondo cui il recesso dall'apertura di credito valeva a paralizzare la utilizzazione dell'affidamento ma non ad estinguere il conto corrente. Che questo fosse estinto, oppure no, o che il relativo rapporto dovesse ritenersi sciolto, o meno, ai sensi dell'art. 78 l.f., non è decisivo stabilire, se, come la Corte d'appello ha ritenuto con apprezzamento di merito assolutamente logico e giuridicamente corretto, la revoca dell'affidamento impediva che questo potesse venire utilizzato dalla Cassa e che, quindi, la utilizzazione, eventualmente fatta, potesse venire addebitata in conto corrente. Nè può trovare ingresso l'ulteriore censura, secondo la quale mancava la prova che la revoca - dichiarazione recettizia - fosse pervenuta al cliente, sia perché trattasi di questione nuova, implicante indagini di fatto, e quindi improponibile in questa sede, sia perché nè il soggetto beneficiario dell'apertura di credito ne', per esso, il curatore del fallimento hanno mai negato che la lettera di revoca fosse pervenuta al destinatario.
Pertanto, il ricorso dev'essere rigettato.
Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e compensa fra le parti le spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 7 febbraio 1990.