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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21991 - pubb. 11/01/2019.

Mandato irrevocabile per l'esazione di un credito verso terzi e compensazione con crediti della banca


Cassazione civile, sez. I, 19 Novembre 1987, n. 8505. Est. Caturani.

Mandato irrevocabile per l'esazione di un credito verso terzi - Riscossione del credito e compensazione con un debito del mandatario - Fallimento del mandante - Irrilevanza - Esecuzione del mandato dopo la dichiarazione di fallimento - Obblighi del mandatario


Qualora una banca, ricevuto mandato irrevocabile per l'esazione di un credito verso terzi, riscuota le relative somme e le compensi con proprie ragioni creditorie, prima della dichiarazione di fallimento del cliente, quest'ultima non interferisce di per sè sul rapporto ormai esaurito (ferma restando l'esperibilità della revocatoria fallimentare). Ove, invece, detto mandato venga eseguito dopo la dichiarazione di fallimento, deve essere affermato l'Obbligo della banca di rimettere quanto riscosso alla curatela, salvo che si accerti che il mandato stesso comportava anche la cessione (al mandatario) di quel credito, implicandone così il trasferimento prima dell'instaurazione della procedura concorsuale. (massima ufficiale)