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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21992 - pubb. 11/01/2019.

Mutuo fondiario e somme destinate alla estinzione delle ipoteche di grado poziore


Cassazione civile, sez. I, 21 Maggio 1984. Est. Sgroi.

Mutuo fondiario - Esistenza di ipoteche poziori sull'immobile - Ritenzione ad opera dell'istituto mutuante di una parte della somma mutuata con obbligo di pagare per conto del mutuatario i creditori poziori - Successivo fallimento del mandante - Mutuatario - Estinzione del suddetto negozio ex art. 78 legge fall. - Conseguenza necessaria - Destinazione delle somme trattenute dall'istituto mutuante - Obblighi degli organi fallimentari


Qualora nella stipulazione di un mutuo fondiario, l'istituto mutuante, esistendo ipoteche di grado poziore sull'immobile, abbia trattenuto, a norma dell'art. 13, comma secondo, del R.d. 16 luglio 1905 n. 646, parte della somma mutuata, ed abbia assunto l'incarico di pagare con le somme così ritenute, di pertinenza del mutuatario, i crediti ipotecari poziori, al fine di conseguire il primo grado dell'ipoteca, un siffatto negozio, pur rientrando nello schema del mandato in rem propriam, non sopravvive al successivo fallimento del mandante-mutuatario, ma si estingue a norma dell'art. 78 legge fall., non potendo in ogni caso l'esecuzione del mandante, anche se in rem propriam, sovrapporsi alle regole inderogabili del concorso. Nell'indicata ipotesi, pertanto, le somme trattenute dall'istituto di credito fondiario debbono essere acquisite alla massa attiva del fallimento, pur rimanendo, tuttavia, gli stessi organi fallimentari tenuti all'osservanza delle norme sul credito fondiario, e dovendo, quindi, quelle somme essere destinate, nel rispetto sia della ipoteca del terzo sia di quella dell'istituto mutuante nel grado imposto dalla legge, al pagamento dei creditori muniti di ipoteca poziore, per assicurare all'istituto il conseguimento della prelazione ipotecaria di primo grado. (massima ufficiale)