Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21994 - pubb. 11/01/2019

Fallimento e mandato in rem propriam

Cassazione civile, sez. I, 01 Febbraio 1983, n. 857. Est. Pannella.


Mandato in "rem propriam" - Fallimento del mandante - Estinzione automatica del mandato - Esclusione - Incompatibilità tra l'interesse del mandatario e l'interesse scaturente dagli effetti della procedura fallimentare - Revoca del mandato da parte del curatore - Legittimazione - Fattispecie di mandato conferito dal fallito ad una banca per la riscossione di crediti verso terzi



Il sopravvenuto fallimento del mandante non determina l'automatico scioglimento del mandato conferito anche nell'interesse del mandatario, ne' costituisce di per sè solo una giusta causa di revoca da parte del curatore, in quanto, potendo il congegno del mandato in rem propriam essere utilizzato per gli scopi più vari, non può ritenersi aprioristicamente inconciliabile l'interesse del mandatario con quello scaturente dagli effetti della procedura concorsuale, ma è necessario accertare caso per caso se gli effetti del rapporto sottostante al mandato siano incompatibili con quelli del fallimento, e se questo escluda la possibilità di realizzazione dell'interesse del mandatario. Tale incompatibilità sussiste, e legittima, pertanto, il curatore alla revoca del mandato, nella ipotesi che esso sia stato conferito dal fallito ad una banca per la riscossione di crediti verso terzi, al fine di consentire alla mandataria di operare la compensazione tra le somme riscosse per conto del mandante ed i crediti verso il medesimo derivante da finanziamenti a lui concessi, in quanto il detto scopo non è più realizzabile dopo la dichiarazione di fallimento, attesa la inapplicabilità della compensazione fallimentare di cui all'art. 56 legge fall. Tra crediti anteriori verso il fallito e debiti verso il medesimo sorti nel corso della procedura concorsuale. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato