Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21995 - pubb. 11/01/2019

Fallimento dell'imprenditore e cassa integrazione guadagni

Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 12 Giugno 1982, n. 3578. Est. Chiavelli.


Lavoro subordinato - Retribuzione - Cassa integrazione guadagni - Imprenditore - Mandatario "ex lege" della cassa - Configurabilità - Fallimento dello imprenditore medesimo - Risoluzione del mandato - Sostituzione del curatore al fallito nell'esecuzione del mandato - Inammissibilità - Diritto dei dipendenti sospesi alla integrazione - Domanda d'accertamento - Interesse del fallimento - Insussistenza



Nell'istituto della cassa integrazione guadagni l'imprenditore versa nella posizione di mandatario ex lege, sia allorché è obbligato, in correlazione con l'esercizio del potere di sospendere o contrarre l'attività produttiva, a proporre la domanda per la concessione dell'integrazione, previa promozione della procedura di consultazione sindacale, sia quando, concessa l'autorizzazione alla integrazione, è tenuto al pagamento della integrazione medesima ai lavoratori aventi diritto. Il mandato conferito dalla legge allo imprenditore di pagare ai lavoratori le integrazioni concesse dalla cassa si risolve con il fallimento dell'imprenditore a norma dello art. 78 legge fallimentare e pertanto il curatore non può sostituirsi al fallito nell'esecuzione del mandato medesimo. Ne' di conseguenza è configurabile un interesse del fallimento a proporre la domanda di accertamento del diritto dei dipendenti sospesi alla integrazione autorizzata. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato