Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 21997 - pubb. 11/01/2019

Fallimento e mandato a riscuotere un credito verso terzi

Cassazione civile, sez. I, 26 Febbraio 1981, n. 1182. Est. Scanzano.


Conto corrente - Saldo passivo - Credito della banca - Incarico a quest'ultima conferito dal cliente con mandato revocabile o irrevocabile a riscuotere il pagamento di un debito di un terzo - Legittimazione della banca - Persistenza - Fallimento anteriore del cliente - Irrilevanza - Obbligo di rimettere al curatore le somme riscosse - Sussistenza - Estinzione dello obbligo per compensazione - Esclusione



La banca, creditrice del cliente per saldo passivo di conto corrente, la quale sia incaricata da quest'ultimo di riscuotere un credito verso terzi, non in forza di negozio solutorio implicante la cessione del credito stesso, ne comunque in forza di accordo comportante il diritto incondizionato di incamerare le somme riscosse, ma in base ad un mandato in senso stretto, ancorché irrevocabile (cosiddetto mandato in rem propriam), mantiene la legittimazione alla riscossione del credito anche dopo il fallimento del cliente, in considerazione di detta irrevocabilità (art 1723 cod civ), ma e obbligata a rimettere al mandante, e, quindi, alla curatela del suo fallimento, le somme riscosse (art 1713 cod civ), senza potere invocare l'Estinzione di tale Obbligo per compensazione, tenuto conto dello scioglimento del rapporto di conto corrente per effetto della dichiarazione di fallimento, ai sensi dell'art 78 del RD 16 marzo 1942 n 267, e della non applicabilità della compensazione fallimentare, di cui all'art 56 del citato decreto, con riguardo a debiti sorti dopo detta dichiarazione. (massima ufficiale)


Massimario Ragionato