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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22002 - pubb. 11/01/2019.

Fallimento e mandato in rem propriam


Cassazione civile, sez. I, 25 Luglio 1972, n. 2545. Est. Carnevale.

Conto corrente di corrispondenza - Poteri e obblighi della banca - Fallimento del correntista - Riscossioni per il correntista - Sopravvivenza del mandato in rem propriam - Inapplicabilità


Il principio secondo cui il mandato in rem propriam non si estingua per il fallimento del mandante, non e applicabile nell'ipotesi di riscossioni che la banca esegue per conto del correntista nell'ambito del contenuto normale del rapporto di conto corrente di corrispondenza, in quanto esse costituiscono Atti di esecuzione di tale unitario contratto e non formano oggetto di uno specifico mandato. (massima ufficiale)