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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22012 - pubb. 02/07/2019.

Concordato preventivo: pagamenti e atti di straordinaria amministrazione non autorizzati comportano la revoca dell’ammissione


Cassazione civile, sez. I, 21 Giugno 2019. Est. Amatore.

Concordato preventivo – Pagamenti e atti di straordinaria amministrazione – Difetto di autorizzazione del giudice delegato – Revoca dell’ammissione al concordato – Funzionalità dell’atto non autorizzato alla migliore soddisfazione dei creditori – Onere della prova


In tema di concordato preventivo, i pagamenti eseguiti dall'imprenditore ammesso alla procedura ovvero gli atti di straordinaria amministrazione di cui alla L. Fall., art. 167, compiuti in difetto di autorizzazione del giudice delegato, comportano, ai sensi della L. Fall., art. 173, comma 3, la revoca della suddetta ammissione, salvo che l'imprenditore ammesso alla procedura negoziale dimostri, nel conseguente giudizio di revoca L. Fall., ex art. 173, che tali atti (non assentiti giudizialmente) non siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori, essendo ispirati, al contrario, al criterio della migliore soddisfazione dei creditori, ovvero non siano diretti a frodare le ragioni di questi ultimi, così non pregiudicando le possibilità di adempimento della proposta formulata con la domanda di concordato. Tale dimostrazione probatoria potrà essere fornita positivamente tramite l'allegazione e la prova da parte del debitore ammesso alla procedura concorsuale di elementi fattuali per l'apprezzamento positivo dell'atto non autorizzato, accertamento quest'ultimo da compiersi ad opera del giudice di merito. (Giuseppe Caramia) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Giuseppe Caramia - giuseppe@caramiasantamato.it


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