Diritto della Famiglia e dei Minori


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22069 - pubb. 10/07/2019

Stepchild adoption istituto consolidato, dopo le Sezioni Unite

Tribunale Minorenni Genova, 13 Giugno 2019. Pres., est. Villa.


Adozione in casi particolari – Adozione da parte del partner omogenitoriale – Stepchild adoption – Legittimità – Sussiste

Adozione in casi particolari – Stepchild adoption – Disciplina del cognome in presenza di più minori



La discussione giurisprudenziale circa la legittimità dell’adozione ex art 44 lett d) l. 184/83 da parte del partner omogenitoriale (c.d. stepchild adoption) deve ritenersi conclusa a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite n. 12193/19 del 6.11.2018 (dep 8.5.2019). Pur riguardando tale sentenza una fattispecie diversa - ovvero la possibilità di trascrivere direttamente in Italia un atto di nascita formatosi all’estero, relativa ad un coppia di uomini e ad una paternità ottenuta con una gestazione per altri (il c.d. utero in affitto) e quindi con una filiazione naturale indifferente per entrambi i genitori (mentre per il genitore di intenzione si tratta di genitorialità non conforme al dato biologico) - la Corte è esplicita, e non si tratta di un mero obiter dictum trattandosi di principio oggetto di espressa massimazione, nell’affermare la possibilità di ricorrere in ogni caso all’adozione in casi particolari ex art 44 lett d) l. 184/83. Principio così massimato: «Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero mediante il ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983». (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

In caso di adozione ex art 44 lett d) l. 184/83 da parte del partner omogenitoriale (c.d. stepchild adoption), non vi è ragione per distinguere tra le varie forme di adozione e la pronuncia della Corte Costituzionale, sentenza n. 286 dell’8.11.2016 (G.U. 052 del 28/12/2016), deposito 21/12/2016, impone, con una interpretazione costituzionalmente orientata, ed in questo caso sostanzialmente “obbligata”, di assecondare la volontà dei due genitori, tanto più che gli stessi hanno chiesto unicamente di aggiungere il cognome dell’altro genitore, come previsto dal primo comma dell’art 299 cc e con ciò sancendo la doppia appartenenza, e chiedendo unicamente di avere per i due minori la medesima successione dei cognomi. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)


 


SENTENZA

 

 

CONCLUSIONI

Il Pubblico Ministero: accoglimento dei ricorsi e dell’accordo raggiunto quanto al cognome

 

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I due procedimenti sono stati instaurati a seguito di ricorsi contestualmente depositati il 3.8.2017 dalle ricorrenti dai quali in sintesi emerge che:

- la relazione sentimentale tra le due madri risale al 2005;

- avviata una stabile convivenza, nel 2011 è nata YY. ZZ. N. figlia di YY. ZZ. L. con una fecondazione assistita e tre anni dopo è nato CC. R. figlio di CC. F. e concepito con analoga tecnica;

- le due donne hanno accudito i due minori organizzando il menage famigliare occupandosi principalmente CC. F. delle cure dei minori, mentre CC ZZ. L. è impegnata principalmente nell’attività lavorativa essendo amministratrice della società ….. ;

- entrambi i figli riconoscono le due donne come madri e si reputano tra di loro fratelli;

- a seguito dell’entrata in vigore della legge 76/16 il 4.3.2017 le ricorrenti si sono unite civilmente.

Dalle informazioni di rito fornite dalla Questura di Imperia l’8.11.2017 non emergono elementi di rilievo e si riferisce delle attività economiche svolte dalla signora YY. ZZ. e del clima sereno riscontrato durante la visita domiciliare. Il 21 giugno 2018 sono pervenute relazioni dell’ASL 1 di […], nelle quali si esprime parere favorevole alle 2 adozioni richieste, e dalle quali emerge:

- una serena accettazione da parte dei rispettivi nuclei famigliari della loro scelta di vita;

- che la procedura di fecondazione in vitro è stata da entrambe effettuata in Spagna ([…])

- che alla visita domiciliare si è colta un’atmosfera serena, i bambini sono parsi simpatici e a loro agio, “entrambi si rivolgono in maniera preferenziale alla propria mamma ma dimostrano di avere un legame affettivo intenso anche con l’altra”;

- i due bambini frequentano le scuole (…) in casa condividono la stanza;

- a dire delle due madri i bambini sono a conoscenza della “loro storia e che pertanto entrambi sono consapevoli di avere due mamme e le stesse riferiscono che tale situazione non ha mai avuto ripercussioni negative nella loro realtà quotidiana (inserimento alla scuola, danze, vacanze)”.

Il Tribunale, ritenendo sussistenti i presupposti di legge, per i motivi di seguito illustrati, ritenendo che nelle relazioni dall’ASL non fosse stata sufficientemente approfondita, così come previsto dall’art 57 l. 184/83, una analisi della personalità delle due ricorrenti e dei minori [art 57 co 2 lett c) e lett d)], … né come si sia sviluppato il progetto genitoriale [art 57 co 2 lett b) “i motivi per i quali l’adottante desidera adottare il minore”], non contendo una reale osservazione delle dinamiche famigliari e della qualità della relazione genitoriale con il genitore biologico, nè “l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire il minore” (art 57 co 2 lett a), né la rappresentazione delle figure genitoriali che hanno i due bambini, con decreto 21 novembre 2018 ha disposto CTU nominando la dr.ssa ..... e il dr. … formulando il seguente quesito: “(…) procedano ad un’accurata osservazione e valutazione della struttura di personalità dei minori e delle ricorrenti (ciascuna sia come madre che come madre adottiva), ed all’osservazione psicologica delle relazioni tra i minori e ciascuno dei genitori, accertando e rappresentando:

1. la personalità delle due ricorrenti e dei minori;

2. le vicende che hanno caratterizzato la vita di coppia ed il progetto genitoriale, le dinamiche famigliari e la qualità della relazione genitoriale con il genitore biologico;

3. le competenze genitoriali e la qualità della relazione tra le due mamme e ciascun minore;

4. lo stato psicoemotivo dei bambini e la qualità della relazione tra fratelli;

5. l’idoneità affettiva e la capacità di educare e istruire i minori;

6. quale sia la rappresentazione delle figure genitoriale che hanno i due bambini;

7. quali siano lo stile di attaccamento e le risorse nello svolgimento delle funzioni genitoriali, in relazione alle esigenze di sviluppo psicofisico e affettivo dei minori;

8. eventuali interventi di sostegno ritenuti necessari in favore dei minori e dei genitori”.

Il 13 .....o 2019 è stata depositata la CTU e il 28 .....o 2019 sono state sentite le ricorrenti.

All’esito le parti hanno concluso come indicato in epigrafe

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

Deve premettersi che la discussione giurisprudenziale circa la legittimità dell’adozione ex art 44 lett d) l. 184783 da partner del partner omogenitoriale (c.d. stepchild adoption) deve ritenersi conclusa a seguito dell’intervento delle Sezioni Unite n. 12193/19 del 6.11.2018 (dep 8.5.2019).

Pur riguardando tale sentenza una fattispecie diversa - ovvero la possibilità di trascrivere direttamente in Italia un atto di nascita formatosi all’estero, relativa ad un coppia di uomini e ad una paternità ottenuta con una gestazione per altri (il c.d. utero in affitto) e quindi con una filiazione naturale indifferente per entrambi i genitori (mentre per il genitore di intenzione si tratta di genitorialità non conforme al dato biologico), la Corte è esplicita, e non si tratta di un mero obiter dictum trattandosi di principio oggetto di espressa massimazione, nell’affermare la possibilità di ricorrere in ogni caso all’adozione in casi particolari ex art 44 lett d) l. 184/83. Principio così massimato: «Il riconoscimento dell'efficacia di un provvedimento giurisdizionale straniero, con il quale sia stato accertato il rapporto di filiazione tra un minore nato all'estero medianteil ricorso alla maternità surrogata e il genitore d'intenzione munito della cittadinanza italiana, trova ostacolo nel divieto di surrogazione di maternità, previsto dall'art. 12, comma 6, della l. n. 40 del 2004, qualificabile come principio di ordine pubblico, in quanto posto a tutela di valori fondamentali, quali la dignità della gestante e l'istituto dell'adozione; la tutela di tali valori, non irragionevolmente ritenuti prevalenti sull'interesse del minore, nell'ambito di un bilanciamento effettuato direttamente dal legislatore, al quale il giudice non può sostituire la propria valutazione, non esclude peraltro la possibilità di conferire comunque rilievo al rapporto genitoriale, mediante il ricorso ad altri strumenti giuridici, quali l'adozione in casi particolari, prevista dall'art. 44, comma 1, lett. d), della l. n. 184 del 1983.».

Si deve peraltro puntualizzare che il caso in esame non interessa minimamente la questione della maternità surrogata, e la relativa contrarietà all’ordine pubblico, trattandosi di maternità ottenuta con inseminazione di un donatore maschio anonimo, mentre la gestazione è stata portata avanti dalla madre biologica che ha effettuato pertanto regolare riconoscimento del figlio.

La pronuncia è però rilevante perché conferma la correttezza dell’orientamento espresso dalla Corte di Cassazione con la sentenza della stessa Corte a sezione semplice (Cass Sez. 1, Sentenza n. 12962 del 22/06/2016, Rv. 640133 - 01) che aveva ritenuto che l’adozione ex art 44, comma 1, lett. d), della l. n. 183 del 1994, costituisca «una clausola di chiusura del sistema, intesa a consentire l'adozione tutte le volte in cui è necessario salvaguardare la continuità affettiva ed educativa della relazione tra adottante ed adottando, come elemento caratterizzante del concreto interesse del minore a vedere riconosciuti i legami sviluppatisi con altri soggetti che se ne prendono cura, con l'unica previsione della "condicio legis" della «constatata impossibilità di affidamento preadottivo», che va intesa, in coerenza con lo stato dell'evoluzione del sistema della tutela dei minori e dei rapporti di filiazione biologica ed adottiva, come impossibilità "di diritto" di procedere all'affidamento preadottivo e non di impossibilità "di fatto", derivante da una situazione di abbandono (o di semi abbandono) del minore in senso tecnico-giuridico.

La mancata specificazione di requisiti soggettivi di adottante ed adottando, inoltre, implica che l'accesso a tale forma di adozione non legittimante è consentito alle persone singole ed alle coppie di fatto, senza che l'esame delle condizioni e dei requisiti imposti dalla legge, sia in astratto (l'impossibilità dell'affidamento preadottivo) che in concreto (l'indagine sull'interesse del minore), possa svolgersi dando rilievo, anche indirettamente, all'orientamento sessuale del richiedente ed alla conseguente relazione da questo stabilita con il proprio "partner"».

A tale pronunce è seguito peraltro un contrasto a livello giurisprudenziale di merito, che ora si deve ritenere risolto dalla sentenza delle Sezioni Unite nell’ambito della tipica funzione di nomofiliachia.

Conforme alla sentenza della Corte di Cassazione cfr Trib Minorenni di Milano Camera di Consiglio del 13 luglio 2018; contra Trib. Minorenni di Milano 13.9.2016.

 

Ciò premesso l’indagine peritale ha confermato quanto sommariamente indicato nelle relazioni dei servizi psicosociali.

I CTU premettono come per i minori sia importante, proprio per garantirne uno sviluppo sereno, il riconoscimento del legame genitoriale di fatto vissuto: «il riconoscimento legale delle coppie omosessuali della possibilità per il genitore non biologico di adottare il proprio figlio rappresenta un passo fondamentale e necessario a garantire questi bambini: tanto nel dare loro la sicurezza di una rete solida di relazioni affettive di fronte alle (eventuali) avversità, quanto nell’offrire loro il senso di completo riconoscimento, di una tutela definitiva rispetto al dubbio che la loro famiglia sia per qualche ragione una “famiglia di serie B”».

Fatta questa premessa non emergono nelle due ricorrenti profili personologici degni di particolare attenzione.

La signora YY. ZZ. viene descritta come “persona solida, concreta e fidabile” e ciò anche grazie ad una solida e supportiva situazione famigliare che l’ha sostenuta nelle sue scelte.

La signora CC. è invece parsa …..

Per entrambe l’esperienza di coppia e l’esperienza genitoriale ha costituito un fattore di positiva maturazione …..

Di conseguenza anche a livello di coppia genitoriale i CTU non possono che effettuare valutazioni positive: «la estensione della co-genitorialità in questo caso non nasce da dinamiche conflittuali o separative (ipotizzando una famiglia “tradizionale” e le eventuali storie di separazione che portano a condividere con nuovi compagni/e le responsabilità quotidiane della crescita dei figli) bensì da una dinamica supportata dall’amore reciproco e dall’unione e condivisione di un “progetto di vita”, per cui i rapporti e gli “scambi” non possono che esserne facilitati e facilitanti».

Si evidenzia in particolare come abbiano preparato e protetto i minori rispetto all’inserimento scolastico, ovvero il primo debutto sociale dei figli, presentendo la propria situazione agli insegnanti e così ponendoli al riparo da eventuali pregiudizi.

 

Assai positive inoltre le descrizioni dei minori, a conferma della positività delle competenze della coppia genitoriale.

F. viene descritta come «molto bella, simpatica, dai modi educati e raffinati, con una buona dotazione cognitiva. Si esprime con un linguaggio evoluto, molto ricco e articolato, possiede buone capacità di logica e di sintesi. Appare molto femminile negli atteggiamenti così come nell’abbigliamento». Dotata di «ottime competenze relazionali», mostra «un buon equilibrio tra l’utilizzo di informazioni cognitive e informazioni affettive nell’approcciare e gestire situazioni nuove. Riconosce e esprime, modulandole, le sue emozioni anche quelle negative con competenza», ha una «buona capacità di empatizzare e di riconoscere gli stati mentali dell’altro, esprime anche una buona sintonizzazione da parte delle mamme rispetto a ciò che lei prova e desidera». «Tutti questi aspetti rimandano a una esperienza di legami di attaccamento con le sue figure genitoriali caratterizzati da reciprocità, fiducia, responsività. (...) mostra di vivere come naturale la sua realtà familiare e di rilevare l’assenza della figura paterna solo nel confronto con le famiglie delle sue amiche, solo a quel punto identifica una differenza che accoglie come altra possibilità ma non come mancanza, e che non sembra interferire nella sua percezione di famiglia come luogo dove poter crescere e stare bene. L’unione concreta dei cognomi rappresenta per lei un rinforzo all’unione/allo stare insieme delle persone che li portano.

Il tema prevalente per N. non sembra essere la mancanza di qualcosa o di qualcuno ma la necessità di continuità nella relazione con le sue figure di attaccamento, con mamma …..e mamma …..., sue figure di riferimento significativo. Emerge più volte il senso di appartenenza al suo nucleo familiare, la sua preoccupazione e ansia che qualcosa possa romperne l’attuale equilibrio e la sua conseguente richiesta di mantenerlo coeso e riconosciuto»..

R. è descritto come un «bellissimo bambino, molto simpatico, vivace e curioso, è dotato di buone competenze cognitive. Si esprime con un linguaggio ricco per l’età, possiede una buona coordinazione motoria e una sostenuta capacità di attenzione e concentrazione quando esegue un disegno, guarda un libro o svolge una attività di gioco. Allo stesso tempo mostra una vivacità motoria in linea con l’età. (…) Sia mamma …. che mamma ….. hanno mostrato buone capacità di contenimento nei momenti in cui R. ha espresso alcune difficoltà di tipo emotivo, entrambe si relazionano con lui con dolcezza ed empatia ma allo stesso tempo con autorevolezza e contenimento quando necessari.

R. riferisce di molte esperienze positive condivise con le sue mamme. Ricerca la loro presenza ma mostra anche di saper stare e giocare da solo.

R. mostra una buona capacità di padroneggiare le situazioni di stress mettendo in atto buone strategie adattive, funzionali dove riesce anche a utilizzare l’aiuto che gli viene offerto. (…)

Ha mostrato una importante capacità di relazionarsi all’altro affidandosi, mostrando di saper utilizzare rassicurazioni e spiegazioni che gli vengono fornite. Questo rimanda alla rappresentazione dell’altro come di qualcuno che può essere disponibile, responsivo e protettivo, sulla base di esperienze positive di attaccamento.

 

Si è potuto infatti osservare una buona interazione con le sue figure genitoriali caratterizzata da empatia, reciprocità affettiva, collaborazione e giocosità. La comunicazione tra loro è stata verbalmente intensa e ricca di complicità di sguardi.

Rispetto al motivo della consultazione R. mostra un forte senso di appartenenza alla sua famiglia e con spontaneità segnala di vivere positivamente la sua realtà familiare che percepisce come fisiologica. Già si rappresenta con entrambi i cognomi delle sue mamme.

Si osserva una definita identità di genere e il conseguente desiderio di poter condividere con altre figure dello stesso sesso giochi e contenuti maschili. (…). Ha segnalato, sia attraverso i suoi vissuti sia esprimendolo in modo diretto, il profondo bisogno di stabilità e continuità nella relazione con le sue figure genitoriali».

Quanto al rapporto tra i due fratelli è stato osservato “un intenso legame, giocano insieme, si cercano molto” ….

Nelle osservazioni con le due ricorrenti si è osservato come entrambi i minori abbiano fatto loro riferimento «come “base sicura”, si avvicinano a loro al bisogno o per fare rifornimento affettivo per poi ritornare a esplorare e gestire la situazione nuova che la presenza dei consulenti impone. I bambini si rivolgono a entrambe le madri sia per richieste di aiuto e/o di rassicurazione/conferma, sia semplicemente per farsi coccolare o per coinvolgerle in ciò che stanno facendo. (…)

Entrambe mostrano un profondo legame affettivo nei confronti sia di N. che di R., ne descrivono in modo preciso le rispettive individualità e peculiarità, ne valorizzano le competenze. Entrambe rappresentano per N. e R., figure di attaccamento affettive, responsive e protettive».

Rispondendo al quesito i CTU evidenziano, relativamente ai due minori, come non sia necessario alcun sostegno. Altrettanto per le due ricorrenti le quali peraltro hanno manifestato l’intenzione di avviare un sostegno terapeutico per lavorare su alcuni aspetti della genitorialità.

All’udienza del 28 .....o 2019 le ricorrenti hanno ripercorso, condividendole, le valutazioni delle CTU. Ci si è soffermati unicamente su un aspetto emerso nel lavoro peritale, e sul quale hanno avviato contatti con un terapeuta, relativamente alle ricadute per i minori, ed in particolare N., di alcuni litigi verbali, a loro giudizio di poco conto, che la minore N. ha colto perchè al momento vivono ancora in un’abitazione abbastanza piccola, e che la minore ha enfatizzato temendo che tali discussioni possano essere prodromiche di una separazione, che evidente teme e che entrambe le ricorrenti escludono.

Tutto ciò considerato sussistono pertanto le condizioni di cui all’art. 44 lett. b) L.184/83, realizzando l’adozione dei minori da parte delle ricorrenti il preminente interesse dei due minori costituendo il corollario ad una situazione di fatto da tempo vissuta nella realtà di tutti i giorni e così ponendo rimedio ad una scissione incomprensibile tra la forma giuridica della relazione genitoriale con l’altro genitore e la realtà dei sentimenti di attaccamento e di fratria.

Per quanto attiene alla questione del cognome, poiché l’art. 55 L.184/83 richiama la disciplina dell’art.299 c.c., l'adottato che sia figlio naturale riconosciuto dai propri genitori dovrebbe anteporre tale cognome al proprio cognome di origine, non essendo prevista per tale ipotesi, alla stregua del tenore letterale della norma, alcuna deroga alla regola del doppio cognome fissata dal primo comma del menzionato art.299 (regola che, peraltro, costituisce conseguenza del principio, caratterizzante l'adozione del .....orenne e quella del minorenne nei casi particolari previsti dall’art.44 cit., secondo cui l'adottato conserva tutti i diritti e doveri verso la sua famiglia di origine).

 

Nel caso di specie la pedissequa applicazione della norma avrebbe l’effetto paradossale, ed incomprensibile per i due minori, di una pronuncia che da un lato riconosce la fratria e contestualmente li separa semanticamente con una diversa successione dei cognomi.

Invero l’intera disciplina del cognome è stata oggetto di recenti importanti revisioni costituzionali se solo si pone mente a quanto deciso dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 286 dell’8.11.2016 (G.U. 052 del 28/12/2016), deposito 21/12/2016 relativamente all'attribuzione del cognome paterno per i figli nati all’interno del matrimonio “nella sola parte in cui, anche in presenza di una diversa e comune volontà dei coniugi, i figli acquistano automaticamente il cognome del padre”.

Nel motivare la sentenza si osserva infatti, richiamati i precedenti della stessa Corte e della CEDU , che la «piena ed effettiva realizzazione del diritto all'identità personale, che nel nome trova il suo primo ed immediato riscontro, unitamente al riconoscimento del paritario rilievo di entrambe le figure genitoriali nel processo di costruzione di tale identità personale, impone l'affermazione del diritto del figlio ad essere identificato, sin dalla nascita, attraverso l'attribuzione del cognome di entrambi i genitori».

La portata espansiva di tale decisione è esplicitata dalla stessa corte proprio con riferimento alla disciplina dell’adozione e infatti si è statuito altresì «Per le medesime ragioni, la dichiarazione di illegittimità costituzionale, ai sensi dell'art. 27 della legge n. 87 del 1953, va estesa, infine, all'art. 299, terzo comma, cod. civ., per la parte in cui non consente ai coniugi, in caso di adozione compiuta da entrambi, di attribuire, di comune accordo, anche il cognome materno al momento dell'adozione».

Conseguentemente non vi è ragione per distinguere tra le varie forme di adozione e la pronuncia della Corte impone, con una interpretazione costituzionalmente orientata, ed in questo caso sostanzialmente “obbligata”, di assecondare la volontà dei due genitori, tanto più che gli stessi hanno chiesto unicamente di aggiungere il cognome dell’altro genitore, come previsto dal primo comma dell’art 299 cc e con ciò sancendo la doppia appartenenza, e chiedendo unicamente di avere per i due minori la medesima successione dei cognomi.

Deve pertanto essere accolto il ricorso anche con riferimento a tale domanda.

Deve infine provvedersi come da dispositivo alla liquidazione della C.T.U. a carico delle parti, attesa la complessità del quesito peritale, del numero dei soggetti esaminati (4) e dell’aumento del 40% trattandosi di perizia collegiale. In particolare è previsto ex art 24 DM 30.5.2002 un onorario di Euro 387,86, aumentato sino al doppio ex art 52 DPR 115/02 (trattandosi di accertamento particolarmente complesso e delicato avendo ad oggetto la tutela di minori e le competenze genitoriali degli esaminandi), moltiplicato per i soggetti esaminati (4), aumentato del 40% trattandosi di CTU collegiale ex 53 DPR 115/02 fino a Euro 4344,03.

L’importo richiesto (Euro 3920,00, di cui 1.500,00 già versati a titolo di acconto) rientra ampiamente nei parametri di legge.

 

P.Q.M.

Visti gli artt. 44 lett d) e seg. L. 184/83, come modificati dalla L. 149/01, e 299 c.c. ;

 

DISPONE

a) farsi luogo all’adozione della minore YY. ZZ. N. nata a […] il …..2011 da parte di CC. F. nata a […] il ….1982 con la conseguente assunzione da parte della minore del cognome “YY. CC. ZZ.”;

b) farsi luogo all’adozione del minore CC. R. nato a […] il …2015 da parte di YY. ZZ. L. nata a […] il …1975 con la conseguente assunzione da parte del minore del cognome “YY. CC. ZZ.”;

visti gli artt.2, 3, 5, 6, 7, 9,11 L.319/80, 24 D.P.R. 352/88;

liquida

ai C.T.U. dr ..... e dr.ssa ..... la somma di € 3920,00 a titolo di onorari e € 250,00 a titolo di spese, oltre agli oneri di legge, ponendo le spese di C.T.U. a carico solidale di entrambe le parti ricorrenti.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di sua competenza.