Crisi d'Impresa e Insolvenza
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22095 - pubb. 16/07/2019
Domanda di concordato preventivo presentata dopo che sia stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti
Cassazione civile, sez. I, 10 Aprile 2019, n. 10106. Est. Solaini.
Accordo di ristrutturazione dei debiti - Omologa - Successiva domanda di ammissione al concordato preventivo - Ammissibilità - Fondamento
La domanda di concordato preventivo ai sensi dell'art. 161, comma 1, l.fall. è ammissibile anche dopo che sia stato omologato l'accordo di ristrutturazione dei debiti sottoscritto dal medesimo imprenditore, in quanto il principio di alternatività delle procedure concorsuali, di cui all'art. 161, comma 6, l.fall., non trova applicazione nel caso di consecuzione delle stesse, restando preclusa al debitore – quando non abbia ottenuto l'ammissione al concordato ovvero l'omologa di un accordo – soltanto la possibilità di ripresentare nel biennio successivo una nuova domanda di concordato cd. con riserva. (massima ufficiale)
Massimario Ragionato
- ∙ Rapporti con il procedimento di concordato preventivo
- ∙ Domanda di concordato successiva alla omologa del concordato preventivo
Testo Integrale