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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22131 - pubb. 11/01/2019.

Decorrenza del termine per l’opposizione all’ atto amministrativo che ha determinato l'indennità d'esproprio


Cassazione civile, sez. I, 01 Giugno 1995, n. 6141. Est. Vignale.

Indennità d'esproprio - Notificazione - Mancanza, nullità, effettuazione a soggetto diverso dal proprietario del bene espropriato o a soggetto non legittimato a promuovere azione contro l'espropriante - Opposizione alla stima - Termine - Decorrenza - Esclusione


In tema di espropriazione per pubblica utilità, quando la notifica dell'atto amministrativo che ha determinato l'indennità d'esproprio manchi del tutto, sia affetta da nullità, sia stata eseguita nei confronti di soggetto che non è proprietario del bene espropriato o sia stata effettuata nei confronti di soggetto cui è stata sottratta la capacità di promuovere un'azione contro l'espropriante e non sia stata seguita da altra notifica al soggetto che deve sostituirglisi per l'esercizio della difesa (nella specie, il curatore fallimentare) il termine per l'opposizione alla stima non comincia a decorrere, cosicché l'opposizione stessa può essere formulata in qualsiasi momento e dal soggetto che sia sostanzialmente o processualmente legittimato a proporla (nella specie, l'assuntore del concordato fallimentare). (massima ufficiale)

 

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE I

Composta dagli Ill.mi Sigg. Magistrati:
Dott. Mario CORDA Presidente
" Rosario DE MUSIS Consigliere
" M. Rosario VIGNALE Rel. "
" Mario CICALA "
" Salvatore DI PALMA "
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto

da

S.R.L. FORNACE DI TOLENTINO, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma via di Porta Pinciana 6 c-o l'avv. Anton Giulio Lama, rappresentata e difesa dall'avv. Sandro Serangeli giusta delega a margine del ricorso;

Ricorrente

contro

COMUNE DI TOLENTINO;

Intimato

e sul secondo ricorso 182-94 proposto

da

COMUNE DI TOLENTINO, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma piazza del Fante 10 c-o l'avv. Dario Buzzelli, rappresentato e difeso dall'avv. Ubaldo Perfetti giusta delega in calce al controricorso e ricorso incidentale;

Controricorrente e ricorrente incidentale

contro

S.R.L. FORNACE DI TOLENTINO, in liquidazione persona del liquidatore pro tempore, elettivamente domiciliata e rappresentata, COME SOPRA

Controricorrente

avverso la sentenza 201 della Corte di Appello di Ancona dep. il 26.6.93;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del giorno 15.2.1995 dal Consigliere Relatore dott. Vignale;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Morozzo della Rocca che conclude per l'accoglimento ricorso principale - rigetto ricorso incidentale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Comune di Tolentino con due distinti decreti del 28 aprile e del 24 giugno 1983 notificati ad Andrea e Manfredi Massi dichiarati falliti nel 1980 dal Tribunale di Macerata a mezzo di messo di conciliazione non delegato a tanto dal pretore, espropriò due aree di proprietà dei falliti. Con citazione del 6 aprile 1986, la s.r.l. Fornace di Tolentino, premesso che con sentenza del 20 settembre 1983 il medesimo Tribunale aveva omologato il concordato fallimentare proposta dai falliti recante l'assunzione di tutti gli obblighi dei falliti da parte di essa società Fornace, dietro cessione di tutti i beni e diritti di pertinenza del fallimento, si oppose alla stima dell'indennità di esproprio portata dai due decreti e convenne innanzi alla Corte d'appello di Ancona il Comune di Tolentino, chiedendone la condanna al pagamento in proprio favore delle indennità stesse. L'opponente ricordò che la procedura espropriativa era stata portata a termine nei confronti dei Massi e non del fallimento e che essa assuntrice del concordato era venuta a conoscenza della determinazione dell'indennità di esproprio solo pochi giorni prima della notifica dell'atto di citazione. Il Comune eccepì, tra l'altro, il difetto di legittimazione attiva della attrice e la decadenza dall'opposizione per scadenza del termine.
La Corte d'appello, con sentenza del 1 -26 giugno 1993, negò che l'opposizione fosse tardiva, per il motivo che la notifica della stima dalla cui esecuzione doveva decorrere il termine per l'opposizione, era stata effettuata da soggetto incompetente (il messo di conciliazione) e pertanto era nulla. Affermò, però, che legittimati ad opporsi alla stima erano solo i proprietari espropriati (e tale non era la soc. opponente) e che quest'ultima non era legittimata ad opporsi alla stima, essendo stato il credito relativo all'indennità trasferito nella misura risultante al tempo del trasferimento e non in quella maggiore derivanda da un procedimento di opposizione che poteva essere esperita solo dai proprietari o dalla curatela fallimentare che ne amministrava i beni. Contro tale sentenza la s.r.l. Fornace di Tolentino ha proposto ricorso per cassazione articolato in un solo motivo. Resiste il Comune con controricorso, formulando, a sua volta, ricorso incidentale condizionato, basato su un motivo.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale, in quanto relativi alla stessa sentenza, vanno riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ.. La soc. Fornace di Tolentino definisce irrilevante la questione che, al tempo dell'esproprio, proprietari dei suoli fossero ancora i Massi, sostenendo di non aver mai affermato il contrario. Osserva che la questione da risolvere, invece, era se l'opponente, per effetto dell'assunzione del concordato e del trasferimento in proprio favore dei diritti e delle azioni spettanti ai Massi, avesse acquisito anche il diritto di opporsi alla stima. E critica la decisione perché, affrontando questo tema, ha ritenuto che all'assuntrice fosse stato trasferito solo il diritto sull'indennità, ma non anche quello ad opporsi alla stima. Ciò in palese contrasto con il rilievo che i Massi, a seguito del concordato, avevano perso ogni diritto in relazione ai crediti vantati nei confronti di terzi, tal che, se esatta fosse la tesi esposta dalla Corte nessuno avrebbe mai potuto opporsi alla stima, ne' i proprietari catastali, ne' i cessionari dei loro crediti.
La censura è fondata. Il suo esame impone un'indagine che investe, sia pure in via indiretta, anche alcuni aspetti della doglianza formulata con il ricorso incidentale condizionato. Afferma il giudice del merito che la società assuntrice del concordato fallimentare non avrebbe avuto legittimazione ad opporsi alla stima dell'indennità di esproprio per i suoli appartenuti ai falliti (ossia non sarebbe stata titolare del diritto di opporsi), in quanto, in conseguenza dell'assunzione del concordato, la ricorrente società avrebbe acquisito solo il diritto all'indennità, così come determinata dall'Amministrazione espropriante, ma non anche quella di opporsi alla relativa stima, in quanto tale potere a suo giudizio, evidentemente, non rientrerebbe tra quelli spettanti all'assuntore di un concordato fallimentare.
Questa affermazione (e, in particolare quella secondo la quale l'assuntore del concordato avrebbe acquisito soltanto il diritto a riscuotere l'indennità fissata in via amministrativa) sarebbe senza dubbio corretta se l'indennità di esproprio avesse assunto il carattere della definitività, in conseguenza della scadenza del termine di decadenza fissato dalla legge per la formulazione dell'opposizione alla stima da parte del proprietario espropriato. La decadenza (e, quindi, l'impossibilità di una opposizione alla stima, da chiunque proveniente) presuppone, tuttavia, la concorrenza di una serie di condizioni, che, nella specie, non risultano essersi verificate. Tali condizioni sono: a) che la notifica sia stata validamente eseguita (da organo notificatore titolare del relativo potere ed a mani proprie del destinatario o ad uno dei soggetti indicati dalle disposizioni del codice di rito civile) o che tale notifica, quantunque nulla, sia stata sanata; b) che la stima dell'indennità di esproprio sia stata notificata agli effettivi proprietari dei suoli espropriati (e se il bene è in comproprietà, a tutti i proprietari); c) che gli stessi abbiano la possibilità giuridica di esercitare il diritto di opporsi alla stima, che la legge loro garantisce, direttamente o attraverso rappresentanti legali.
Nella specie, la prima e la terza di queste condizioni non si erano verificate. Non la prima, giacché (sebbene l'art. 51 della legge n. 2359 del 1865 disponga che la notifica del decreto di
esproprio - atto di natura non processuale - debba essere eseguita nelle forma stabilita per le citazioni, e, quindi, con l'osservanza delle regole fissate per la notifica dell'atto introduttivo di un giudizio), l'atto di cui si discute fu notificato ai proprietari espropriati a cura di un messo (comunale o di conciliazione) senza che lo stesso fosse stato autorizzato al compimento di tale funzione a norma dell'art. 34 D.P.R. n. 1229 del 1959. Peraltro, tale notifica, inerendo ad atto non avente di per sè natura processuale, non avrebbe neppure potuto giovarsi della sanatoria di cui all'art.156 cod. proc. civ. perché il raggiungimento dello scopo di cui a tale norma sana la nullità della notificazione solo se questa riguarda l'atto introduttivo di un giudizio o comunque un atto di natura processuale (Cass. n. 2318 del 1990; n. 5588 del 1983; n. 5487 del 1979). Ma neppure si era verificata la terza delle predette condizioni, giacché, com'è pacifico, la notifica fu eseguita nei confronti di soggetti che, all'epoca, erano già stati dichiarati falliti e che che, ai sensi degli artt. 42 e 43 L.F., per questo, avevano perso l'amministrazione dei loro beni e non potevano agire in giudizio nelle controversie relative ai loro diritti patrimoniali compresi nel fallimento, dovendo al loro posto stare in giudizio il curatore. Conseguentemente, i falliti si trovavano nell'impossibilità giuridica di opporsi alla stima. Peraltro, malgrado la presunzione di conoscenza della dichiarazione di fallimento derivante dalle comunicazioni e dalla pubblicazione della sentenza dichiarativa, previste dall'art. 17 L.F., e dalla sua annotazione nei pubblici registri, ai sensi del successivo art. 88, la determinazione dell'indennità neppure fu notificata al curatore del fallimento, ossia all'unico soggetto che, al tempo della notifica stessa, avrebbe potuto esercitare l'opposizione alla stima o esercitare (ex art. 55 della legge n. 2359 del 1865) i diritti inerenti alla riscossione dell'indennità depositata presso la cassa Depositi e Prestiti. Conseguentemente, pur essendo stato emesso il decreto di esproprio, la decadenza dall'opposizione alla stima non si verificò, giacché il principio sancito dall'art. 2935 cod. civ. in materia di prescrizione ed in base al quale il termine non decorre se l'interessato non ha la possibilità di esercitare il diritto, è certamente applicabile anche all'ipotesi di decadenza, non essendo tale norma ricompresa tra quelle, regolate dall'art. 2964 cod. civ., che vieta l'estensione all'istituto della decadenza solo della normativa relativa alla sospensione ed all'interruzione della prescrizione.
Insomma, quando la notifica dell'atto amministrativo che ha determinato l'indennità di esproprio manchi del tutto; sia affetta da nullità; sia stata eseguita nei confronti di soggetto che non è proprietario del bene espropriato; sia stata effettuata nei confronti di soggetto cui è stata sottratta la capacità di promuovere un'azione contro l'espropriante (per riferimenti non specifici, Cfr. Cass. 27 gennaio 1991 n. 9151) e non sia stata seguita da altra notifica al soggetto che deve sostituirglisi per l'esercizio della difesa (nella specie, il curatore del fallimento), il termine per l'opposizione alla stima neppure comincia a decorrere. Per cui l'opposizione stessa può essere formulata in qualsiasi momento e dal soggetto che sia sostanzialmente o processualmente legittimato a proporla. Ed è proprio questo che deve ritenersi accaduto nel caso di specie.
Quanto, poi, all'individuazione del soggetto legittimato, va precisato che l'assuntore del concordato fallimentare con cessione dei beni, è giuridicamente equiparabile al creditore cessionario dei beni di cui agli artt. 1977 e segg. cod. civ.. Egli, quindi, una volta entrato nella disponibilità dei beni cedutigli dal fallito ha, riguardo ad essi, gli stessi poteri che spettavano a quest'ultimo e, in particolare può esercitare le azioni di carattere patrimoniale inerenti ai beni ceduti (art. 1979 cod. civ.) (Cfr. Cass. 18 dicembre 1991 n. 13626 e 20 novembre 1982 n. 6263). Per cui, se il fallito poteva opporsi alla determinazione dell'indennità di esproprio, all'assuntore del concordato fallimentare (così come al creditore cessionario dei beni del debitore) non poteva essere negato lo stesso potere. In altri termini è l'assuntore che acquista la legittimazione ad agire per la rideterminazione giudiziale dell'indennità già fissata in via amministrativa.
Il ricorso deve, pertanto, essere accolto. La sentenza impugnata va, conseguentemente, cassata, con rinvio della causa alla Corte d'appello di Bologna, che, nell'adeguarsi ai principi innanzi enunciati, provvederà anche in ordine al regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Con il ricorso incidentale condizionato, il Comune di Tolentino insiste sul tema della decadenza dall'opposizione, osservando che la notifica del provvedimento di determinazione dell'indennità di esproprio non è un atto processuale, tal che può ben essere notificato anche dal messo di conciliazione, senza necessità di apposita autorizzazione dell'autorità giudiziale. Rileva, inoltre, che, quand'anche tale autorizzazione avesse dovuto ritenersi necessaria, la mancanza della formale trascrizione dell'atto di autorizzazione non avrebbe escluso ne' provato che l'autorizzazione stessa non fosse stata concessa.
Con riferimento a tale censura, va, però, osservato che la conclusione cui dianzi questa Corte è giunta rende inammissibile il ricorso, per sopravvenuta carenza d'interesse all'esame dello stesso. Ed invero il principio affermato, in forza del quale la notifica della stima dell'indennità espropriativa, per essere stata eseguita soltanto nei confronti di un proprietario già fallito, deve essere ritenuta inidonea a far decorrere il termine di decadenza per l'esercizio dell'opposizione alla stima medesima, rende superflua ogni indagine circa la validità della notifica, posto che, nel caso di specie, questa fu eseguita solo nei confronti dei falliti.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara inammissibile quello incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Bologna, che provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione. Roma, 15 febbraio 1995.