Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22133 - pubb. 11/01/2019

Presunzione generale di conoscenza della declaratoria di fallimento

Cassazione civile, sez. II, 13 Dicembre 1979, n. 6498. Est. Maresca.


Revocatoria fallimentare - Acquisti del coniuge del fallito (presunzione muciana) - Presunzione di conoscenza della declaratoria di fallimento - Applicabilità agli aventi causa dal coniuge del fallito - Esclusione



La presunzione generale di conoscenza della declaratoria di fallimento, che deriva dal sistema plurimo di pubblicità previsto per la sentenza declaratoria (artt. 17 e 88 legge fallimentare), vale in relazione al patrimonio del fallito, che il curatore prende in consegna, nonché per i beni acquistati a titolo oneroso dal coniuge del fallito nel quinquennio anteriore al fallimento, che la legge riconduce automaticamente al patrimonio del fallito (art 70, primo comma, legge fallimentare); detta presunzione, invece, non vale nei confronti dei beni acquistati dai terzi (art 70, secondo comma, legge fallimentare), ai quali non e precluso di provare la propria buona fede in un giudizio di revoca promosso dal curatore. (nella specie si trattava di subacquirenti, aventi causa da un terzo di mala fede che aveva acquistato dal coniuge del fallito). (massima ufficiale)


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