Diritto Fallimentare


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 2215 - pubb. 01/06/2010

Procedimento per dichiarazione di fallimento e rinnovazione della notifica al debitore

Cassazione civile, sez. I, 29 Ottobre 2009, n. 22926. Est. Ragonesi.


Fallimento – Dichiarazione di fallimento – Procedimento – Audizione dell’imprenditore – Art. 15 della legge fall., nel testo riformato dal d.lgs. n. 5 del 2006 – Svolgimento secondo le modalità dei procedimenti in camera di consiglio – Instaurazione del contraddittorio – Notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza – Necessità – Omessa notifica o mancato rispetto del termine – Conseguenze – Nullità del ricorso – Esclusione – Rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte – Efficacia sanante. (01/06/2010)



Nel procedimento per la dichiarazione di fallimento, divenuto - per effetto delle modifiche all'art. 15 della legge fall. introdotte dal d.lgs. n. 5 del 2006, nel testo "ratione temporis" applicabile - un procedimento a cognizione piena, il rapporto cittadino-giudice si instaura con il deposito del ricorso, mentre la successiva fase, che si perfeziona con la notifica al convenuto del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza, è finalizzata esclusivamente all'instaurazione del contraddittorio: pertanto, in caso di omissione della notifica o mancato rispetto del termine assegnato per il suo compimento, non ne deriva, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso stesso, ma solo la necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio, realizzabile mediante l'ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice, in applicazione dell'art. 162, primo comma, cod. proc. civ., o mediante la costituzione spontanea del resistente, ovvero ancora, come nella specie, attraverso la rinnovazione della notifica eseguita spontaneamente dalla parte. (fonte CED – Corte di Cassazione)


Massimario Ragionato




 

omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 20.12.07, la N. I. srl in liquidazione proponeva appello avverso la sentenza pronunciata dal Tribunale di Bari in data 12/14 novembre 2007 con la quale era stato dichiarato il suo fallimento su istanza del creditori F. I. s.r.l., A. I. s.a.s. e G. s.p.a..

Lamentava la società appellante: a) la violazione della L. Fall., art. 9, perché competente a decidere era il Tribunale di Benevento;

b) che era ormai trascorso l'anno dal trasferimento della sede sociale;

c) la violazione della L. Fall., art. 15, essendosi l'istruttoria prefallimentare svolta in violazione del contraddittorio e, nello specifico, del suo diritto di difesa;

d) la violazione della citata L. Fall., art. 1, per non avere i creditori ricorrenti provato la sussistenza dei presupposti per la sua fallibilità nonché l'errata valutazione, da parte del Tribunale, della intervenuta revoca, da parte della F. I., dell'atto di desistenza;

e) l'insussistenza dei limiti dimensionali per la dichiarazione di fallimento.

Si costituivano in giudizio la F. I. s.r.l. e l'A. I. s.a.s. che sollecitavano il rigetto del gravame. La Corte di appello di Bari, con sentenza dep. il 29.2.08, rigettava l'appello.

Avverso detta decisione ricorre per cassazione la N. I. srl sulla base di due motivi cui non resiste il fallimento della N. I. srl.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La società ricorrente deduce, con il primo motivo di ricorso la violazione del contraddittorio nel corso della procedura volta alla dichiarazione di fallimento, non essendo stati notificati ad essa fallita ne' il ricorso per la dichiarazione di fallimento ne' il decreto di convocazione da parte del giudice per l'istruttoria prefallimentare.

Con il secondo motivo prospetta la medesima censura sotto il profilo del vizi motivazionale.

Va preliminarmente osservato che l'avviso di udienza è stato regolarmente notificato al difensore del ricorrente in data 3.7.09 e che deve di conseguenza ritenersi irrilevante a tal fine la successiva comunicazione alla cancelleria di cambiamento di studio da parte del difensore avvenuta solo in data 27.7.09.

Il primo motivo è infondato.

Occorre premettere, in via di fatto, che, a seguito di ricorso per la dichiarazione di fallimento presentato dalla F. I. srl, il giudice delegato aveva fissato, con decreto del 23.5.07, l'udienza di comparizione del debitore per il giorno 22.6.07. Il ricorso e il decreto di fissazione non venivano notificati. All'udienza del 22.6.07 compariva la sola G., che aveva depositato ricorso in data 13.6.07, ed il giudice delegato rinviava all'udienza del 21.9.07.

Per tale udienza veniva notificato in data 8.8.07 alla società debitrice, il ricorso con il decreto di fissazione di udienza ed il verbale di rinvio della udienza stessa da parte della F. I. srl. Analoga notifica veniva effettuata in data 13.9.07 dalla G. spa.

La società debitrice non si costituiva in giudizio.

La Corte d'appello ha ritenuto che l'avvenuta notifica del ricorso per l'udienza del 21.9.07 avesse consentito il rispetto del contraddittorio.

La società ricorrente, con il motivo in esame, assume che, essendo il giudizio per la dichiarazione di fallimento un giudizio a cognizione piena, anche se con le forme del rito camerale, il giudice delegato doveva all'udienza del 22.6.07 rilevare la mancata notifica del ricorso e del decreto di convocazione ad essa società debitrice e doveva, di conseguenza, disporre la rinnovazione della notifica anziché limitarsi a rinviare la causa della causa. In assenza di tale provvedimento nessuna validità poteva avere il rinnovo della notifica effettuata ad iniziativa delle parti per la successiva udienza del 21.9.07.

Il motivo è infondato.

La L. Fall., art. 15, come risulta modificato dal D.Lgs n. 5 del 2006, applicabile ratione temporis alla fattispecie, prevede che il procedimento per la dichiarazione di fallimento si svolga con le modalità dei procedimenti in Camera di consiglio e, a tal fine, prevede che il tribunale convochi con apposito decreto in calce al ricorso il debitore ed i creditori istanti e che il ricorso ed il decreto debbano essere notificati, a cura della parte, entro un termine non inferiore a quindici giorni prima della data dell'udienza.

In virtù di tale espressa previsione normativa è ormai pacifico che il procedimento per la dichiarazione di fallimento sia un procedimento a cognizione piena, sia pure da svolgersi con il rito camerale, a cui vanno applicati i principi in materia di giudizi contenziosi, primo fra tutti quello del contraddittorio. A tale proposito la giurisprudenza di questa Corte ha costantemente ritenuto che l'instaurazione del giudizio camerale è caratterizzato da due fasi distinte che si perfezionano, rispettivamente, la prima con il deposito del ricorso in cancelleria e la seconda con la notifica al convenuto del ricorso e del pedissequo decreto del presidente del tribunale, contenente la fissazione dell'udienza di comparizione e del termine per la notificazione del ricorso e del decreto. Pertanto, il rapporto cittadino - giudice si costituisce già con il deposito del ricorso, mentre la seconda fase è finalizzata esclusivamente alla costituzione del necessario contraddittorio fra le parti, con la conseguenza che l'omessa notifica o il mancato rispetto del termine fissato per la stessa non comportano, in difetto di espressa sanzione, la nullità del ricorso, già regolarmente proposto con il suo deposito in cancelleria (Cass. 18448/04; Cass. 507/03; Cass. 3837/06), ma soltanto la necessità di assicurare l'effettiva instaurazione del contraddittorio che può realizzarsi , in applicazione dell'art. 162 cod. proc. civ., comma 1, mediante l'ordine di rinnovazione della notifica emesso dal giudice. (Cass. 12983/09), ovvero mediante la rinnovazione della stessa eseguita spontaneamente dalla parte. (Cass. 27450/056868/09 9528/09, 15482/05; 11360/99) oppure tramite la costituzione spontanea del resistente.

In tutti questi casi, infatti, viene raggiunto lo scopo che è quello di portare quest'ultimo a conoscenza del ricorso contro di lui proposto e viene quindi assicurata la regolarità del contraddittorio.

Appare dunque corretta la decisione della Corte d'appello che ha rilevato che all'udienza del 22.6.07, essendo comparsa la sola ricorrente G., il giudice delegato aveva rinviato l'udienza al 21.9.07 e che per tale udienza la F. I. srl aveva provveduto a notificare regolarmente il ricorso con il decreto di convocazione oltre al verbale di rinvio dell'udienza. Nel caso di specie, infatti, il contraddittorio è stato, comunque, correttamente instaurato in sanatoria tramite l'iniziativa diretta delle parti che hanno provveduto a notificare quanto dovuto. In ordine alla ulteriore censura contenuta nel ricorso, secondo cui la Corte d'appello avrebbe dovuto dichiarare improcedibile il giudizio non essendo comparso alcuno all'udienza del 22.6.07, occorre dichiararne l'inammissibilità non essendo stata la stessa riproposta nel quesito di diritto.

Il secondo motivo è inammissibile.

Al ricorso per cassazione in questione devono essere applicate le disposizioni di cui all'art. 366 bis c.p.c., alla stregua della quale l'illustrazione del motivi di ricorso, nei casi di cui all'art. 360 c.p.c., nn. 1, 2, 3 e 4, deve concludersi, a pena di

inammissibilità, con la formulazione di un quesito di diritto;

mentre per l'ipotesi di cui all'art. 360 c.p.c., n. 5, il ricorso deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione; in altri termini deve cioè, contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità. (Cass. sez. un. 20603/07).

Nel caso di specie, il secondo motivo di ricorso non contiene nessuna formulazione di quesito onde lo stesso non può trovare ingresso in questo giudizio di legittimità.

Il ricorso va in conclusione respinto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso Roma.

Così deciso in Roma, il 23 settembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 29 ottobre 2009


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