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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22151 - pubb. 23/07/2019.

Specifica individuazione del bene dato in pegno, certezza dell’atto costitutivo del vincolo e operatività bancaria (anche con riferimento alle operazioni di 'credito su pegno')


Cassazione civile, sez. I, 06 Giugno 2019, n. 15421. Est. Dolmetta.

Operatività bancaria – Credito su pegno (art. 48 TUB) – Specificità dell’atto costitutivo del vincolo (art. 2787, comma terzo, cod. civ.) – Necessità – Art. 10 legge 745/1938 – Necessaria identificazione del bene dato in pegno e del suo valore

Operatività bancaria assistita da garanzie pignoratizie – Data certa dell’atto costitutivo del vincolo – Necessità – Esenzione ex art. 2787, comma quarto, cod. civ. – Campo di applicazione circoscritto alle operazioni di «credito su pegno» – Affermazione


La norma posta dall’art. 2787, comma quarto, cod. civ. si risolve nello stabilire un regime “agevolato” circa la prova del tempo della costituzione del pegno, senza in alcun modo incidere sulla disciplina delle altre condizioni richieste dalla legge per l’operare della prelazione pignoratizia, tra cui segnatamente il requisito di specificità di cui al comma terzo della medesima disposizione, che rimane dunque fermo anche nel contesto dello specifico settore di operatività del «credito su pegno»; peraltro, la stessa disciplina di legge riferita a tale operatività viene specificamente a conformare il requisito della specificità (v. art. 10 legge 745/1938), nel richiedere, tra le altre cose, una descrizione della cosa costituita in pegno, pur sintetica ma comunque idonea all’identificazione in guisa da evitare postume sostituzioni, nonché del valore di stima attribuitole. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

Il sintagma «credito su pegno» di cui all’art. 2787, comma 4, cod. civ. è nozione che intende circoscrivere il campo di applicazione della norma ad uno specifico tipo di operatività creditizia - tradizionalmente dei monti di pietà e di pegno, e che nell’oggi può essere esercitata, nei limiti di cui all’art. 48 TUB, dalle banche - qualificata dal fatto che al rimborso del finanziamento è destinato unicamente il bene mobile dato in garanzia, e conformata, quanto alla disciplina, dalla l. 745/1938 e dal reg. 1279/1939, come richiamati dall’art. 48 del TUB. Ne discende che la disposizione in esame non trova applicazione nel contesto di tutte le diverse operazioni bancarie assistite da pegno, con la conseguenza che - rispetto all’universo di tale variegata operatività - la banca non è esonerata dall’onere della data certa per l’opponibilità a terzi del vincolo. Del resto, ritenere le banche esonerate dall’onere della data certa con riferimento all’universo dell’operatività assistita da pegno sarebbe irrazionale (non essendo in alcun modo logicamente giustificabile una deroga, per una così ampia porzione di operatività - e solo per essa - all’art. 2704 cod. civ.), confliggente con il principio di par condicio creditorum (per la deteriore posizione in cui verrebbe a collocare i creditori pignoratizi di diritto comune rispetto a quelli bancari) nonché distonico rispetto al dovere di sana e prudente gestione di cui all’art. 5 del TUB. (Alberto Mager) (riproduzione riservata)

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