Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22160 - pubb. 24/07/2019

L'azione ex art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto non diviene improcedibile a seguito del fallimento

Cassazione civile, sez. I, 11 Aprile 2018, n. 9010. Est. Ceniccola.


Fallimento del promittente venditore - Inammissibilità o improcedibilità della domanda - Esclusione - Fondamento - Conseguenze



L'azione esperita dal promissario acquirente ai sensi dell'art. 2932 c.c. per ottenere l'esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto, non diviene improcedibile a seguito della dichiarazione di fallimento del promittente venditore; essa infatti non ha ad oggetto il soddisfacimento diretto ed immediato di un credito pecuniario, ed inoltre, malgrado il tenore apparente della rubrica della disposizione e la "sedes materiae", si differenzia dalle azioni esecutive individuali, onde non può configurarsi alcun profilo di inammissibilità originaria della domanda o di improcedibilità successiva della stessa ai sensi degli artt. 51 e 52 l.fall.. (massima ufficiale)


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