Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22164 - pubb. 24/07/2019

Opposizione all'esecuzione, provvedimento di chiusura della fase sommaria e statuizione sulle spese

Cassazione civile, sez. VI, 31 Maggio 2019, n. 15082. Est. Vincenti.


Esecuzione forzata - Opposizioni - Provvedimento di chiusura della fase sommaria - Statuizione sulle spese della fase - Necessità



Nella struttura delle opposizioni, ai sensi degli artt. 615, comma 2, 617 e 619 c.p.c., emergente dalla riforma di cui alla l. n. 52 del 2006, il giudice dell'esecuzione, con il provvedimento che chiude la fase sommaria davanti a sé - sia che rigetti, sia che accolga l'istanza di sospensione o la richiesta di adozione di provvedimenti indilazionabili, fissando il termine per l'introduzione del giudizio di merito, o, quando previsto, quello per la riassunzione davanti al giudice competente -, deve provvedere sulle spese della fase sommaria, potendosi, peraltro, ridiscutere tale statuizione nell'ambito del giudizio di merito. (massima ufficiale)


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