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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22165 - pubb. 24/07/2019.

Responsabilità da cose in custodia


Tribunale di Potenza, 08 Giugno 2018. Est. Fortunato.

Responsabilità ex art. 2051 c.c. - Responsabilità ex art. 2043 c.c. -  Condotta colposa del danneggiato - Ordinaria diligenza ex art. 1227 co. 2 c.c. - Insussistenza del nesso causale tra cosa e danno - Rigetto della domanda risarcitoria nei confronti dell’Ente comunale


Un comportamento imprudente del danneggiato, atto ad escludere che lo stesso abbia adoperato l’ordinaria diligenza che gli si richiede, può, tanto nel caso di responsabilità ex art. 2051 c.c., quanto in quella generica ex art. 2043 c.c. - oltre che integrare un concorso di colpa ex art. 1227 co.1 c.c. - interrompere il nesso eziologico sussistente tra la causa del danno ed il danno stesso, portando ad escludere la responsabilità in capo al danneggiante.

Qualora il danno non è l’effetto esclusivo di un dinamismo interno alla cosa, ma richieda che l’agire umano, ed in particolare quello del danneggiato si unisca al modo di essere della cosa, essendo di per sé statica ed inerte, per la prova del nesso causale occorre altresì dimostrare che lo stato dei luoghi presentava un’obiettiva situazione di pericolosità, tale da rendere molto probabile, se non inevitabile, il danno.

Differentemente, allorché la cosa svolga solo il ruolo di occasione dell’evento e sia svilita a mero tramite del danno, provocato da una causa ad essa estranea, che ben può rintracciarsi nello stesso comportamento del danneggiato, si verifica il c.d. fortuito incidentale, sufficiente ad interrompere il collegamento causale tra la cosa ed il danno.

(Nel caso di specie, caduta del pedone a seguito della discesa dal marciapiede nel punto caratterizzato da maggior dislivello, peraltro ben visibile, anziché da altro punto che consentisse un accesso più agevole sulla strada). (Agostino Parisi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Agostino Parisi


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