Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22185 - pubb. 27/07/2019

Fallimento a seguito di inammissibilità del concordato, istanza di fallimento del PM e convocazione del debitore

Cassazione civile, sez. I, 14 Maggio 2018, n. 11706. Est. Pazzi.


Concordato preventivo – Inammissibilità – Istanza di fallimento presentata dal P.M. – Convocazione del debitore con specifico riferimento all'istanza di fallimento del P.M. – Esclusione – Rinvio ad altra udienza l'esame delle istanze di fallimento – Rispetto del termine di quindici giorni previsto dall'art. 15 l. fall. per consentire al debitore di predisporre un'adeguata difesa – Esclusione



All'esito della declaratoria di inammissibilità del concordato non vi è necessità né che il debitore sia convocato in giudizio con specifico riferimento all'istanza di fallimento presentata dal P.M., né che il tribunale, ove ritenga di rinviare ad altra udienza l'esame delle istanze di fallimento, debba rispettare il termine di quindici giorni previsto dall'art. 15 l. fall. per consentire al debitore di predisporre un'adeguata difesa, in quanto il debitore, in mancanza di profili di novità posti a fondamento dell'istanza presentata dal P.M., è tenuto a contrastare fin da subito la richiesta di fallimento avanzata nei suoi confronti. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)


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