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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 222 - pubb. 01/07/2007.

Titoli non quotati e contenuto dell'informazione


Tribunale di Lodi, 22 Febbraio 2005. Pres., est. Elena Giuppi.

Intermediazione finanziaria – Obbligazioni non quotate su mercati regolamentati – Obbligo di informazione – Sussistenza.

Obblighi informativi dell’intermediario – Violazione – Inadempimento – Risarcimento del danno – Sussistenza.


Si deve ritenere che non abbia assolto ai propri doveri informativi l’intermediario che si sia limitato a segnalare al cliente l’inadeguatezza dell’operazione per dimensioni e controvalore in relazione alle disponibilità del cliente ed abbia invece omesso di riferire che lo strumento negoziato era costituito da obbligazioni non quotate alla borsa di Milano o comunque in borse regolamentate, che l’emissione delle stesse non era stata autorizzata dalla Consob e che i titoli non erano negoziabili sul mercato borsistico italiano. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

La violazione dei doveri informativi dell’intermediario non comporta vizio genetico del contratto bensì vizio funzionale inerente le prestazioni che devono essere rese dall’intermediario in forza di negozio già concluso. La violazione in esame deve quindi essere qualificata in termini di inadempimento e non di nullità, con la conseguenza che l’intermediario è tenuto al risarcimento del danno consistente nel pregiudizio subito dall’investitore in dipendenza della impossibilità di recuperare il capitale investito. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Paolo Righini



omissis

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ex D. Lvo l-1 gennaio 2003 n. 5 X conveniva in giudizio la Banca Popolare di Lodi soc. Coop, a r.l. per sentir dichiarare la nullità ed in via subordinata l'annullamento o risoluzione del contratto di acquisto di bonds Parmalat F 6% 6.2.06 eur (ordine di acquisto in data 14 luglio 2003) per il controvalore di anno 20.000.

A fondamento della domanda l'attore precisava di aver proceduto all'acquisto dei. predetti titoli nell'ambito del contratto stipulato con la convenuta in data 19 Agosto 2002 avente ad oggetto la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini ed assumeva che la Banca si era resa totalmente inadempiente agli obblighi di informazione su di essa gravanti, tant’è che egli aveva totalmente ignorato al momento dell'acquisto sia la natura dei beni acquistati (credendo di aver acquistato obbligazioni della Parmalat Finanziaria Spa) sia l’elevato rischio dell'operazione.

Si costituiva la Banca Popolare di Lodi soc coop chiedendo il rigetto della domanda perché infondata. Eccepiva intatti di aver adeguatamente adempiuto a tutti gli obblighi informativi previsti dalla legge, di aver sconsigliato al convenuto di effettuare l'operazione e che la richiesta di ottenere dal cliente informazioni circa la sua propensione al rischio ed all'esperienza assunta in materia di investimenti finanziari era stata vanificata dal rifiuto opposto dall'attore.

All'esito della istanza di. fissazione dell'udienza e della nomina da parte del Presidente del giudice relatore della causa, il Giudice non ammetteva le prove richieste dalle parti ed all'udienza del 22 febbraio 2005 dopo la discussione il Collegio si riservava di pronunciare sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La decisione della causa impone la soluzione di questioni di mero diritto poiché i fatti rilevanti non sono oggetto di contestazione fra le parti o trovano riscontro documentale.

In punto di fatto é incontestato oltre che documentalmente provato che:

fra le parti e stato stipulato in data 19 agosto 2002 un contratto avente ad oggetto la negoziazione, la ricezione e la trasmissione di ordini di strumenti finanziari (doc. 3 convenuta);

che contestualmente alla sottoscrizione del contratto l’attore aveva preso visione del documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;

che egli aveva rifiutato di fornire le informazioni richieste ex art. 28 comma 1 lett. a Reg. Consob;

che nell’ambito di tale contratto, l’attore in data 14 luglio 2003 aveva sottoscritto l’ordine di acquisto dei Bonds Parmalat F, titoli emessi dalla Parmalat Finale Corporation BV con sede in Olanda;

che tale operazione era stata ritenuta inadeguata dalla banca che ne aveva fatto segnalazione al cliente con la seguente motivazione “l'ordine impartito, in. relazione alle informazioni. fornite, nonchè a quelle elaborate dalla procedura informatica, è da .ritenere non adeguato, ai sensi dell'art. 29 della delibera Consob n. 11522\98 per: dimensioni-controvalore dell'ordine superiore al 30% delle disponibilità del cliente.

E’ altresì incontestato che nessuna informazione, tantomeno scritta, è stata fornita dall'intermediario sulla natura dal bene acquistato: in particolare non è stata data informazione sul fatto che le obbligazioni offerte in acquisto erano state emesse e quotate non alla borsa di Milano o comunque in borse regolamentate, ma alla borsa lussemburghese e che dunque l'emissione delle obbligazioni non era stata autorizzata dalla Consob nel rispetto di quanto prescrive la legislazione italiana e che tali titoli non potevano essere offerti e venduti sul mercato borsistico italiano.

Del tutto irrilevante è la conoscenza o conoscibilità da parte della Banca di elementi tali da far dubitare, già all'epoca dell'ordine, della solvibilità della Parmalat e delle note vicende finanziarie che hanno coinvolto il gruppo a partite dalla metà dell'anno 2003. L’omissione, infatti, come di seguito verrà .motivato, attiene alla informazione sulla obbiettiva rischiosità del titolo per le sue caratteristiche intrinseche e non per l’inaffidabilità del gruppo Parmalat. Ritiene il Collegio, che sulla base dei fatti sopra evidenziati, sussista un inadempimento della banca agli obblighi di informazione connessi alla stipulazione del contratto che ne giustifica la risoluzione per inadempimento, limitatamente all'acquisto dei bond Parmalat f e la restituzione del capitale investito.

Il quadro normativo di riferimento é costituito dagli art. 21 1ett.a ) e b) del d.lgs 24.2.1998 n. 58 e 28 del regolamento Consob 1-7-1998 n. 11522 che impongono ai soggetti abilitati di prestare i servizi di investimento con diligenza, correttezza e trasparenza nell'interesse dei clienti e per l'integrità dei mercati, e di operare in modo che i clienti siano sempre adeguatamente informati.

Altra norma fondamentale è costituita dall'art. 23, comma 6 d. lgs. cit. il quale prevede che nei giudizi di risarcimento dei danni cagionati al cliente nello svolgimento dei servizi di investimento e di quelli accessori, spetti ai soggetti abilitati l'onere della prova di aver agito con la specifica diligenza richiesta.

Nel caso in esame la banca onerata non ha fornito la prova di aver adeguatamente informato il cliente sulla natura del titolo acquistato e sulla rischiosità dell'operazione. Nè può dirsi che il cliente potesse in qualche modo essere ritenuto soggetto con propensione al rischio o comunque con buone conoscenze finanziarie giacché l'attore si era rifiutato al momento della stipulazione del contratto di fornire alcuna informazione.

Tale circostanza avrebbe dovuto indurre la Banda convenuta ad un condotta maggiormente prudente proprio per l'assenza di quelle informazioni sulla abilità e propensione al rischio da parte del cliente.

Sul punto occorre sottolineare che l'intermediario non à esonerato dall'obbligo di valutare l'adeguatezza dell'operazione anche quando (come nel caso in. esame) il cliente abbia rifiutato di fornire le informazioni di cui all’art. 28 comma I lett. a) reg. Consob n. 11522\98. In tali casi infatti l'intermediario deve tenere conto di tutte le informazioni comunque in suo possesso: tanto si desume sia dai principi generali in tema di correttezza, diligenza e trasparenza dei comportamenti negoziali imposti dalla normativa generale e speciale (art. 1175 e 1176 comma 2 cc; 21 d.lgs. 58/98) sia dal testo dell'art. 29 reg. Consob che impone all'intermediario finanziario di astenersi dal compiere per conto dell'investitore operazioni non adeguate e prevede che lo stesso utilizzi ogni altra informazione disponibile anche diversa da quella fornita, ex art. 28 reg., dal cliente autorizzandolo solo in caso di conferma scritta dell’ordine di acquisto a darvi corretta esecuzione.

Nel caso in esame ritiene il Collegio che l'operazione eseguita non fosse adeguata proprio in ragione della natura rischiosa del titolo prescelto, della non negoziabilità dei titoli sul mercato italiano, della circostanza che il cliente non era investitore professionale. In tale contesto la banca ha omesso di fornire quell'informazione che da sola avrebbe consentito al cliente di valutare la convenienza dell'operazione. La Banca Popolare di Lodi, in sostanza, non ha affatto ottemperato egli specifici e circostanziati obblighi che le disciplina di settore le imponevano nei riguardi del cliente investitore, lasciandolo in definitiva (si deve presumere, in mancanza di prova contraria) nell’ignoranza circa i reali rischi che l'operazione comportava.

Quanto alle conseguenze della condotta inadempiente della convenuta, ritiene il Collegio che nel caso ira esame non possa parlarsi di un vizio genetico del contratto, relativo cioè alla sua stipulazione, bensì ad un vizio funzionale, che inerisce il contratto ormai perfezionatosi e cioè il difetto che riguarda le prestazioni, che dovevano essere rese sulla base del negozio concluso.

In definitiva il comportamento tenuto dalla banca va qualificato in termini di inadempimento, con la conseguenza che la banca é tenuta al risarcimento del danno consistito nel pregiudizio subito dall'investitore in conseguenza dell'impossibilità di recuperare il capitale investito.

BPL, è dunque condannata a restituire all’attore il capitale impiegato pari ad. euro 20.000.oltre interessi legali dalla data dell'investimento al saldo.

Le spese di lite liquidate come da dispositivo seguono la soccombenza.

(omissis)