Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22230 - pubb. 26/08/2019

Revocatoria contro banca in LCA

Cassazione civile, sez. I, 22 Agosto 2011, n. 17443. Est. Scaldaferri.


Banca convenuta in revocatoria posta a sua volta in liquidazione coatta amministrativa - Competenza funzionale - Conflitto tra il tribunale competente ai sensi dell'art. 24 legge fall. e quello competente ai sensi dell'art. 83 T.U.B. - Esclusione - Fondamento



Nel caso in cui il convenuto in revocatoria sia una banca, posta a sua volta in liquidazione coatta amministrativa, il potenziale conflitto tra la competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art. 24 legge fall., che ha dichiarato il fallimento dell'attore e quella prevista dall'art. 83 T.U.B. che ha dichiarato il fallimento del convenuto, deve essere risolto nel senso che il primo resta competente a decidere circa l'inefficacia dell'atto, mentre le pronunzie consequenziali alla dichiarazione d'inefficacia competono al secondo tribunale, secondo le modalità stabilite per l'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi; infatti, la separazione, ai fini della competenza, tra le pronunzie di accertamento e quelle di condanna pecuniaria è frutto del principio per il quale la temporanea improponibilità o improseguibilità afferisce solo alle azioni di condanna. (massima ufficiale)


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