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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22244 - pubb. 30/08/2019.

Società di gestione del fondo comune di investimento soggetto passivo ICI


Commissione tributaria provinciale di Milano, 04 Maggio 2011. Est. Lamanna.

ICI - Soggetti passivi - Società di gestione del risparmio - Esclusione - Soggettività passiva del fondoimmobiliare - Sussistenza


La società di gestione del fondo comune di investimento non può essere qualificata come soggetto passivo ICI di immobili che evidentemente sono di proprietà del fondo. (Franco Benassi) (riproduzione riservata)

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI MILANO

VENTISEIESIMA SEZIONE

 

riunita con l'intervento dei Signori:

INGRASCI' GIOVANNI - Presidente

LAMANNA LUIGI - Relatore

GRASSI CARLO - Giudice

ha emesso la seguente

SENTENZA

Svolgimento del processo

In seguito a notifica avvisi di accertamento ICI per gli anni di imposta 2006 e 2007, con i quali il Comune di Cinisello Balsamo contestava l'insufficiente pagamento dell'ICI per una somma complessiva di Euro 4.326, 00, la Società proponeva tempestivo ricorso eccependo la mancanza del presupposto impositivo in capo a Pi. relativamente al fabbricato di Viale (*) in Cinisello Balsamo, carenza di motivazione circa le ragioni della ripresa a tassazione, errata determinazione della base imponibile ICI per violazione dell'art. 74 della Legge n. 342/2000 nonché illegittimità dell'avviso di accertamento catastale mai notificato alla Società per violazione dell'art. 1 del D.M. 701/1994. Per quanto sopra esposto chiedeva l'annullamento degli atti impugnati. Il Comune di Cinisello Balsamo si è costituito in giudizio ritenendo infondate le argomentazioni di Parte e chiedendo di voler confermare la legittimità degli avvisi di accertamento impugnati.

Gli argomenti di difesa sono stati meglio puntualizzati con successiva "memoria", nella quale si insisteva per l'annullamento degli avvisi di accertamento.

Motivi della decisione

Premesso che i presupposti oggettivi e soggettivi dell'ICI sono "... il possesso di fabbricati... a qualsiasi uso destinati..." e "... soggetti passivi dell'imposta sono il proprietario ovvero..." la illegittimità degli avvisi di accertamento impugnati si ravvisa nel fatto che tali provvedimenti attribuiscono soggettività passiva ICI in capo a Pi., per i periodi di imposta 2006 e 2007, quando invece tale Società ha cessato il proprio mandato di gestione del fondo comune di investimento "Be." già dal 24/7/2008 in quanto affidato in capo a Fi. S.p.A. Se si esamina la disciplina normativa dei fondi comuni di investimento ed il relativo rapporto con la Società di gestione del risparmio si arriva alla conclusione che non è possibile confondere il patrimonio della Sg. con quello del fondo immobiliare né qualificare la Sg. come proprietaria degli immobili, che si limita invece solamente a gestire.

Sotto il profilo tributario la distinzione del patrimonio del fondo e della Sg. non è irrilevante in quanto comporta che quest'ultima non possa essere qualificata come soggetto passivo ICI di immobili che evidentemente sono di proprietà del fondo. Nel caso di specie la Ricorrente, in quanto mero gestore del fondo comune di investimento immobiliare "Be." fino al 24/7/2008, si è limitata a porre in essere, per conto del fondo immobiliare, tutti gli adempimenti tributari previsti ma una volta cessato il rapporto di gestione professionale con il Fondo è venuto meno anche il titolo in base al quale la Sg. fungeva di centro di imputazione delle situazioni soggettive e tributarie relative al fondo.

Quindi la Ricorrente, in quanto Società di gestione, non può più essere chiamata a rispondere di una imposta immobiliare relativa ad un immobile ora di proprietà di terzi, precisamente della Fi. S.p.A.

Ma se lo stesso Comune riconosce che gli atti impositivi erano riferiti agli immobili di proprietà del Fondo e non della Società perché allora pretendere il pagamento del tributo da che ha cessato ogni rapporto di gestione professionale che lo legava al fondo immobiliare "Be.", oramai gestito da altra Sg.?

Per quanto sopra gli accertamenti impugnati devono ritenersi illegittimi in quanto attribuiscono alla Ricorrente Pi. e C. S.p.A. La soggettività passiva dell'ICI relativamente ad un immobile di proprietà del Fondo immobiliare "Be.", che peraltro attualmente non è neppure gestito dalla Ricorrente stessa.

La richiesta di annullamento degli atti impugnati va, pertanto, accolta.

Inoltre, tale questione preliminare deve ritenersi assorbente delle altre esposte nel ricorso.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso.

Spese compensate.

Milano, il 23 marzo 2011.