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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22255 - pubb. 04/09/2019.

Il contratto di mutuo con deposito cauzionale non è idoneo titolo esecutivo se manca l’atto pubblico


Tribunale di Avezzano, 08 Luglio 2019. Est. Caterina Lauro.

Contratto di mutuo – Costituzione in deposito cauzionale presso la banca – Erogazione effettiva differita in un momento successivo – Assenza di atto pubblico o scrittura privata di quietanza che attesti l'erogazione della somma mutuata – Efficacia di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c. – Esclusione


Non può costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l’erogazione della somma sia condizionata all’adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell’atto ricevuto da Notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge, mancando in tali ipotesi proprio il requisito della traditio necessaria per il perfezionamento del mutuo e la conseguente insorgenza dell’obbligazione di restituzione della somma mutuata.
Non può ritenersi titolo esecutivo di cui all’art. 474 c.p.c. ed è quindi inidoneo a supportare l'esecuzione forzata con conseguente dichiarazione di sospensione della procedura esecutiva, il contratto di mutuo stipulato per atto pubblico notarile nel quale, benché la somma sia stata dichiarata in contratto come erogata, quietanzata e riconsegnata alla banca, essa è stata costituita già con il contratto medesimo presso la stessa banca in deposito cauzionale infruttifero, a garanzia dell’adempimento di tutte le condizioni poste a carico della parte mutuataria.
In tal caso la consegna della somma finanziata viene di fatto differita ad un momento successivo, in quanto l’importo erogato resta espressamente fuori dalla disponibilità del mutuatario e depositato presso la Banca medesima. (Fabio Di Battista) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Fabio Di Battista


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