Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22274 - pubb. 06/09/2019

Il limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. non è oggetto di onere probatorio

Cassazione civile, sez. I, 25 Giugno 2018, n. 16683. Est. Pazzi.


Limite di fallibilità previsto dall'art. 15, comma 9, l.fall. - Esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila - Natura di fatto impeditivo della dichiarazione di fallimento - Esclusione - Natura di condizione della dichiarazione di fallimento - Configurabilità - Fondamento - Conseguenze - Onere di accertamento a cura del tribunale



Il limite di fallibilità di cui all'art. 15, comma 9, l. fall., nell'esigere che alla data di decisione sull'istanza di fallimento consti un'esposizione debitoria complessiva superiore ad euro trentamila, è finalizzato ad esentare dal concorso le crisi d'impresa di modeste dimensioni oggettive, e si configura alla stregua di condizione per la declaratoria fallimentare e non già quale fatto impeditivo, sicché non è oggetto di un onere probatorio posto a carico del fallendo ex art. 2697, comma 2, c.c., dovendo il superamento del limite, piuttosto, essere riscontrato d'ufficio dal tribunale sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare. Ne consegue che ogni incertezza in merito al ricorrere di detta condizione, ove non risolvibile alla stregua di tali atti, non nuoce al convenuto, escludendone la dichiarazione di fallimento. (massima ufficiale)


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