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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22314 - pubb. 13/09/2019.

Espropriazione iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell'esecutato e requisito per ottenere la provvisoria distribuzione delle somme


Cassazione civile, sez. III, 28 Settembre 2018. Est. Tatangelo.

Espropriazione iniziata o proseguita dal creditore fondiario dopo il fallimento dell'esecutato - Provvisoria distribuzione del ricavato dalla vendita forzata - Provvedimenti di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare - Rilevanza - Conseguenze


In tema di espropriazione immobiliare iniziata o proseguita da un istituto di credito fondiario dopo la dichiarazione di fallimento dell'esecutato, la provvisoria distribuzione delle somme ricavate dalla vendita forzata deve essere eseguita in base ai provvedimenti (anche non definitivi) di accertamento, determinazione e graduazione del credito fondiario emessi in sede fallimentare, sicchè il creditore fondiario, per ottenere la provvisoria assegnazione del ricavato, è in ogni caso onerato di dimostrare la propria ammissione al passivo del fallimento; il curatore fallimentare, qualora richieda l'attribuzione di somme relative ad eventuali crediti di massa maturati in sede fallimentare, preferiti al credito fondiario, e la conseguente decurtazione dell'importo da assegnare all'istituto procedente, è tenuto a costituirsi nel processo esecutivo e a provare l'emissione di formali provvedimenti (idonei a divenire stabili ai sensi dell'art. 26 l.fall.) che - direttamente o indirettamente, ma inequivocabilmente - dispongano la suddetta graduazione. (massima ufficiale)

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