Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22345 - pubb. 19/09/2019

Ammissione con riserva di crediti privilegiati per i quali risulti pendente un giudizio innanzi al giudice del lavoro

Cassazione civile, sez. I, 13 Novembre 2018, n. 29195. Est. Paola Vella.


Crediti previdenziali iscritti a ruolo - Amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi - Ammissione al passivo - Modalità - Ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Ammissione con riserva ai sensi dell’art. 96 l.fall. - Anche in pendenza di giudizio innanzi al giudice del lavoro - Ammissibilità



In materia di fallimento, e pertanto anche di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, i crediti previdenziali, seppur iscritti a ruolo e portati da cartelle esattoriali, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario e, come desumibile dall'art. 31 del d.lgs. n. 46 del 1999, non è possibile servirsi per gli stessi della disciplina di ammissione al passivo con riserva di cui agli artt. 88 e 90, comma 2, del d.P.R. n. 602 del 1973, utilizzabile solo per i crediti tributari, dovendo seguirsi per i crediti previdenziali le ordinarie regole di ammissione al passivo, ivi comprese, ricorrendone i presupposti, le distinte ipotesi di ammissione con riserva di cui all'art. 96 l.fall., anche qualora, in relazione a tali crediti, risulti pendente un giudizio promosso innanzi al giudice del lavoro. (massima ufficiale)


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