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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22361 - pubb. 01/07/2010.

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Tribunale di Varese, 29 Luglio 2019. .

Azione revocatoria ordinaria - Creditore vittorioso - Prelazione rispetto ai creditori dell’acquirente - Condizioni


Il creditore che abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell’atto di alienazione del proprio debitore all’esito di azione revocatoria, trascrivendo la domanda e poi annotando la sentenza che ha dichiarato l’inefficacia dell’atto, e i creditori intervenuti nell’azione revocatoria medesima ovvero che abbiano esperito ulteriore ed autonoma azione revocatoria vittoriosa, divengono titolari di una garanzia specifica, quale causa di prelazione, rispetto ai creditori del terzo acquirente, cosicché in sede esecutiva, al momento della predisposizione del piano di riparto, i creditori vittoriosi in sede revocatoria saranno preferiti ai creditori del terzo acquirente. (Francesco Mainetti) (riproduzione riservata)