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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22371 - pubb. 24/09/2019.

Criteri di verifica dell’usurarietà del tasso di mora e onere della prova nella domanda di ripetizione


Tribunale di Asti, 06 Agosto 2019. Est. Bottallo.

Mutuo e finanziamento in genere – Interessi e commissioni – Ripetizione dell’indebito – Onere di prova di pagamento di interessi e spese non dovuti – Onere di allegazione di contratto di mutuo, piano di ammortamento e documentazione contabile relativa a pagamento

Fascicolo telematico – Assenza documenti indicati come prodotti – Affermazione di cancellazione da parte del sistema – Non sufficienza – Onere di prova non imputabilità omesso deposito

Mutuo e finanziamento in genere – Tasso di mora parte del TEG – Usurarietà – Superamento tasso soglia da parte del TEG

Mutuo e finanziamento in genere – Usurarietà – Ritardo pagamento rata di 29 gg – Ipotesi teoriche svincolate da caso concreto – Irrilevanza

Mutuo e finanziamento in genere – Usurarietà – Tasso Corrispettivo e tasso di mora – Somma algebrica – Erroneità

Mutuo e finanziamento in genere – Usurarietà – Tasso di Mora su intero importo rate scadute – Espressa previsione contrattuale – Correttezza

Atto pubblico – Clausole vessatorie – Specifica approvazione per iscritto – Non dovuta


Chi agisce per la ripetizione dell’indebito in ragione del preteso pagamento di interessi e commissioni non dovuti nell’ambito di un contratto di mutuo ha l’onere di provare e allegare i fatti posti a base della domanda e, quindi, sia l’avvenuto pagamento che l’inesistenza di una idonea causa debendi e tale onere deve essere assolto mediante la produzione del contratto di mutuo, del piano di ammortamento e della documentazione contabile idonea a dimostrare il versamento delle somme di cui chiede la ripetizione.

Non è sufficiente l’affermazione di aver inserito nella busta telematica dati documenti non rinvenuti nel fascicolo telematico, sostenendo questi sarebbero poi stati cancellati per incapienza dal sistema informatico che in un primo momento li avrebbe dati per prodotti, essendo necessario allegare e dimostrare che l’omesso deposito da causa non imputabile alla parte, idonea alla rimessione in termini.

Il tasso di mora concorre a determinare il tasso effettivo globale (TEG) unitamente a tutti gli altri costi correlati al finanziamento. Per l’effetto l’eventuale superamento da parte del tasso di mora del tasso soglia non determina necessariamente l’usurarietà del contratto, ravvisabile solo nel caso di sforamento del tasso soglia da parte del TEG che è media ponderata del tasso corrispettivo, applicato al capitale in essere e riferito ai periodi convenuti e del tasso di mora, applicato al capitale scaduto e riferito ai periodi di insolvenza, tenuto conto di tutte le altre commissioni e spese.

Non è condivisibile l’affermazione del superamento del tasso soglia d’usura in ragione di ricostruzioni meramente teoriche in cui il tasso di mora viene calcolato ipotizzando un ritardo di 29 giorni nel pagamento delle rate, con ciò facendosi riferimento a un tasso teorico del tutto inverosimile e, comunque, svincolato dal concreto andamento del rapporto.     
Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia d’usura non corretta la somma algebrica di tasso corrispettivo e moratorio che, previsti e applicati in via alternativa, non possono essere cumulativamente compresi nel calcolo del TEG.

Infondata è la contestazione della capitalizzazione degli interessi derivante dall’applicazione del tasso di mora sull’intero importo delle rate scadute, conglobante sia la quota capitale che la quota interessi. Ciò in quanto tale modalità di calcolo degli interessi, ove stabilito contrattualmente, è espressamente prevista dall’art. 3 della Delibera CICR del 9/2/00.
 
Le clausole inserite in un contratto stipulato per atto pubblico, ancorché si conformino alle condizioni poste da uno dei due contraenti, non possono considerarsi predisposte dal contraente medesimo ex art. 1341 cc e, pertanto, pur se vessatorie non necessitano di specifica approvazione. (Patrizio Melpignano) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Patrizio Melpignano


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