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Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22386 - pubb. 25/09/2019.

Conflitto di interessi nel voto sul concordato preventivo: valido il voto del controllante, ma in una classe autonoma


Tribunale di Milano, 15 Novembre 2018. Est. Rolfi.

Procedure concorsuali – Concordato preventivo – Voto della proposta – Creditore controllante di fatto il proponente – Conflitto di interessi – Sussiste – Sterilizzazione integrale del voto – Esclusione – Classamento obbligatorio – Affermazione


Nel voto della proposta di concordato preventivo può ravvisarsi un conflitto di interessi anche quando il creditore chiamato al voto non sia titolare di una posizione di controllo assoluto nel soggetto proponente, ma detenga una partecipazione in quest'ultimo di rilevanza tale da consentire ingerenze massicce nella gestione del proponente medesimo.

Sono irrilevanti eventuali meccanismi indiretti di intermediazione di cui soggetto in conflitto di interessi si sia avvalso, fondamentale essendo che anche tramite tali meccanismi il soggetto in conflitto di interesse sia riuscito ad orientare in modo determinante il voto sulla proposta di concordato.

Non si vedono ragioni per non applicare al creditore del proponente la medesima regola di neutralizzazione prevista per il creditore autore di una proposta concorrente, e cioè il classamento obbligatorio.

La collocazione del creditore in una classe autonoma o comunque dissenziente consente di invocare il cd. cram down, e cioè il giudizio comparativo di convenienza rispetto all’ipotesi di liquidazione fallimentare. (Redazione IL CASO.it) (riproduzione riservata)

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