ilcaso.it
Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22408 - pubb. 27/09/2019.

Provvedimenti cautelari in materia societaria


Tribunale di Padova, 09 Agosto 2019. Est. Marani.

Ricorso ex art. 700 c.p.c. – Impugnazione della delibera di esclusione socio accomandatario – Illegittima esclusione del socio da società di persone – Sussistenza dei requisiti del fumus boni iuris e del periculum in mora

Impedimento all’accesso alla documentazione contabile – Società in accomandita semplice – Diritto di controllo dell’accomandante


Se il socio accomandatario svolge a tempo pieno il proprio lavoro senza ricevere uno stipendio, il percepimento di alcuni bonifici non costituisce circostanza idonea a legittimarne l’esclusione, considerato altresì che il socio accomandatario ha facoltà di gestire le somme per finalità sociali senza particolari vincoli. Laddove la delibera di esclusione divenisse efficace, si avrebbe una lesione della posizione gestoria dell’accomandatario tale da legittimare la sussistenza del periculum in mora.

Ai sensi dell’art. 2320 co. 3 c.c. il socio accomandante ha solo diritto di ricevere la comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza mediante la consultazione dei libri e degli altri documenti della società. Quindi, l’accomandante può verificare la regolarità della gestione sociale solo al termine dell’annualità, non potendo esercitare tale gestione nel periodo intermedio. (Andrea Laviola) (riproduzione riservata)

Segnalazione dell'Avv. Michele Sgarbossa


Il testo integrale