Crisi d'Impresa e Insolvenza


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22433 - pubb. 02/10/2019

I termini d'uso ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare sono le modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti

Cassazione civile, sez. I, 18 Marzo 2019, n. 7580. Pres. Didone. Est. Federico.


Revocatoria fallimentare - Pagamenti secondo i termini d’uso - Riferibilità della nozione alle modalità di pagamento invalse tra le parti - Ritardi rispetto alle scadenze pattiziamente convenute - Necessità di verifica da parte del giudice di merito



Il rinvio dell'art. 67, comma 3, lett. a), l.fall. ai "termini d'uso", ai fini dell'esenzione dalla revocatoria fallimentare per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa, attiene alle modalità di pagamento concretamente invalse tra le parti, dovendo il giudice di merito verificare anche l'eventuale sistematica tolleranza del creditore di ritardi nei pagamenti rispetto alle scadenze pattiziamente convenute. (massima ufficiale)


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