Esecuzione Forzata


Il Caso.it, Sez. Giurisprudenza, 22465 - pubb. 08/10/2019

Il privilegio fondiario di cui all’art. 41, comma 2, TUB non è applicabile al di fuori del fallimento

Tribunale Como, 23 Maggio 2019. Est. Petronzi.


Esecuzione forzata – Espropriazione immobiliare – Privilegio fondiario – Inapplicabilità – Fondamento



L’art. 41, comma 2, t.u.b, a norma del quale «l’azione esecutiva sui beni ipotecati a garanzia di finanziamenti fondiari può essere iniziata o proseguita dalla banca anche dopo la dichiarazione di fallimento del debitore» concede al creditore titolare di credito fondiario un privilegio di natura processuale limitato al fallimento e che non può essere esteso a differenti procedure, come ad esempio quella di esecuzione forzata su beni immobili: ciò in quanto la norma costituisce una eccezione al principio generale della par condicio creditorum e come tale non può essere oggetto di interpretazione analogica, anche sulla scorta di un orientamento della Suprema Corte che ne ha escluso la applicabilità nell’ambito della procedura concorsuale del concordato preventivo. (Mattia Polizzi) (riproduzione riservata)


Segnalazione del Dott. Mattia Polizzi


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